Modello 730/2021: i giorni contati nelle CU INPS per NASPI, CIG e indennità agricola

Cessa l’allarme per CAF, professionisti e contribuenti alle prese con l’elaborazione dei modelli 730 e, in particolare, con l’attribuzione dei giorni che danno diritto alle detrazioni. L’Agenzia delle entrate, con Risoluzione 41/E del 4 giugno 2021, ha chiarito le modalità di compilazione del quadro C con riferimento al numero dei giorni che danno diritto alle detrazioni da lavoro dipendente nel caso in cui l’INPS, per l’anno d’imposta 2020, abbia erogato indennità o somme quali, ad esempio, disoccupazione agricola, CIG, NASPI.

La questione è legata al bonus Irpef che è stato sostituito con il trattamento integrativo o con l’ulteriore detrazione fiscale a seguito delle modifiche operate dal D.L 3/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2020. Il nuovo trattamento è rapportato al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020 e compete nella misura di 600 euro per il 2020 e di 1.200 euro per il 2021. Ulteriore condizione di accesso al beneficio concerne il reddito complessivo, che non deve eccedere i 28.000 euro. Al superamento di detta soglia ed entro i 40.000 euro, soltanto per le prestazioni effettuate nel secondo semestre 2020, anziché il trattamento integrativo compete una ulteriore detrazione fiscale il cui importo, rapportato al periodo di lavoro, è inversamente proporzionale al reddito complessivo fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro.

Conseguentemente, nei modelli dichiarativi 2021, sono stati previsti due semestri al fine di determinare i benefici spettanti al contribuente ante e post 1° luglio 2020. Anche nel modello di Certificazione Unica 2021 è prevista l’indicazione del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente riferiti all’anno 2020 (punto 6), scomposto per ciascuno dei due semestri, rispettivamente al punto 13 (“Primo semestre”) e al punto 14 (“Secondo semestre”).

Se il lavoratore, nel corso del 2020, ha percepito sia redditi di lavoro dipendente sia indennità di disoccupazione agricola oppure NASPI o CIG, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, dovrà indicare i giorni rilevati sia nella CU dell’Ente che ha erogato l’indennità in questione che in quella emessa dal datore di lavoro fino ad un massimo di giorni di lavoro nell’anno pari a 365. Sono, però, emersi profili di criticità con riguardo al corretto numero di giorni da indicare nei modelli dichiarativi.

Consideriamo la seguente ipotesi:

  • CU del datore di lavoro

  • CU dell’INPS

A seguito dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, per consentire il recupero di tutte le detrazioni spettanti, potrà essere riportato in dichiarazione, relativamente alla CU INPS, un numero di giorni riferiti al 1° e al 2° semestre anche diversi da quelli certificati nella CU, sempre che la somma dei giorni indicati per i due periodi coincida con il numero di giorni indicati nel punto 6 (“giorni lavoro dipendente”) della certificazione.

In pratica, il quadro C del 730/2021 potrà essere compilato evitando la sovrapposizione dei giorni nel medesimo periodo, distribuendo gli stessi giorni in modo da ottimizzare le detrazioni d’imposta da lavoro dipendente, purché la somma non ecceda il totale indicato al punto 6 della certificazione e il numero di giorni del primo semestre non ecceda 181 o 182 (il 2020 è stato bisestile) e 184 del secondo semestre:

L’Agenzia argomenta il proprio convincimento richiamando la circolare n. 137 del 15 maggio 1997 riguardante l’indennità di disoccupazione agricola, ribadendo che il contribuente ha diritto a fruire delle detrazioni per lavoro dipendente nell’anno in cui sono stati percepiti i redditi. Il numero di giorni per i quali spetta la detrazione, anche se riferibili ad anni precedenti, si determina considerando i giorni che hanno dato diritto all’indennità e coincide con il numero di giorni indennizzati dall’Istituto. Naturalmente il numero complessivo non deve eccedere i 365 giorni anche nell’ipotesi di contemporanea titolarità di redditi derivanti da un rapporto di lavoro subordinato.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN