Dichiarazione IVA al 29 luglio, ultima chiamata per i ritardatari

Ultima chiamata per i ritardatari per presentare validamente la dichiarazione IVA 2021 tardiva entro il 29 luglio. La dichiarazione IVA che si riferisce all’anno d’imposta 2020 doveva essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza naturale del 30 aprile 2021. Esaminiamo quali possibilità vengono concesse al contribuente per regolarizzare la propria posizione senza incorrere nei rigori del fisco.

Avvalendosi del termine di 90 giorni dalla scadenza stabilita dalle norme in materia di IVA, il contribuente che non ha provveduto entro il 30 aprile alla trasmissione della dichiarazione annuale IVA ha la possibilità di presentare validamente entro il 29 luglio 2021 la propria dichiarazione IVA c.d. “tardiva”. Pur trattandosi di una dichiarazione valida, si evidenzia che la tardività della presentazione del modello IVA comporta la sanzione fissa di € 250,00 prevista per le ipotesi di omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, con la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso con la riduzione a 1/10 della suddetta sanzione.

Oltre i 90 giorni dalla scadenza naturale del 30 aprile, quindi oltre la data del 29 luglio 2021, la presentazione della dichiarazione IVA sarà considerata omessa.

Di tutt’altra specie, invece, è la cd dichiarazione integrativa, che consente al contribuente di rettificare o integrare la dichiarazione IVA presentata per il periodo d’imposta 2020. Il presupposto per poter presentare una dichiarazione IVA integrativa è rappresentato dalla circostanza che è stata validamente trasmessa la dichiarazione originaria.

Nel dettaglio, la dichiarazione IVA può essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione:

  • di un minor imponibile, di una minore imposta o di una maggiore eccedenza detraibile (dichiarazione IVA integrativa “a favore del Fisco”);
  • di un maggior imponibile, di una maggiore imposta o di una minore eccedenza detraibile (dichiarazione IVA integrativa “a favore del soggetto passivo”).

La presentazione di una dichiarazione integrativa IVA è ammessa anche:

  • per modificare la scelta sull’utilizzo del credito IVA;
  • per apporre il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 38-bis co. 3 del DPR 633/72), non apposti precedentemente.

La dichiarazione IVA integrativa (“a favore del Fisco” o “a favore del soggetto passivo”) può essere presentata non oltre i termini per la decadenza del potere di accertamento (ex art. 57 del DPR 633/72) che, nel caso di dichiarazione IVA validamente trasmessa, è fissata al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (31 dicembre 2026).

La dichiarazione IVA si considera infedele se dalla stessa emerge:

  • un’imposta inferiore a quella dovuta;
  • ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.

In questo caso, si applica la sanzione amministrativa dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato.

Se la dichiarazione IVA integrativa per il 2020 è trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, entro il 30 aprile 2022, l’eventuale credito risultante può essere:

  • portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale;
  • o utilizzato in compensazione nel modello F24 (art. 17 del D.Lgs. 241/97);
  • o chiesto a rimborso, sussistendone i requisiti per l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa.

Se la dichiarazione IVA integrativa per il 2020 è trasmessa oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, oltre il 30 aprile 2022, invece, l’eventuale credito risultante può essere:

  • chiesto a rimborso, sempre che ricorrano i requisiti per l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa;
  • utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN