Legge Sabatini per gli investimenti, riapre lo sportello

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 2 luglio 2021, dando seguito agli stanziamenti previsti dal D.L. 99/2021, ha riaperto lo sportello della misura nuova Sabatini per richiedere le agevolazioni a sostegno degli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese attraverso l’acquisto di beni strumentali. Proponiamo in sintesi un quadro degli elementi essenziali di questa importante opportunità offerta alle imprese.

I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono le micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, con le sole esclusioni delle imprese operanti in attività finanziarie e assicurative nonché connesse all’esportazione.

Le imprese ammissibili alla data di presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti:

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese o nel Registro delle Imprese della pesca;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
  • hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento.

Oggetto dell’agevolazione sono i beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “industria 4.0” che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto dalla L. 232/2016.

L’agevolazione consiste nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di

  • finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura;
  • un contributo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

Il finanziamento, di durata non superiore a 5 anni, è assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare di importo compreso tra € 20.000 e 4 milioni di euro e deve essere interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 C.C., come indicati nel principio contabile n. 16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”. Inoltre, gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
  • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.

La procedura osserva i seguenti passaggi essenziali:

  • la PMI presenta alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge;
  • la banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione, la sussistenza dei requisiti e trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo;
  • la banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista;
  • la PMI, a investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la Richiesta Unica (modulo RU).

Per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1.01.2021, il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato, fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN