Soci di Srl: novità sulla modalità di calcolo del reddito imponibile ai fini previdenziali

L’Inps, con la circolare n. 84 del 10 giugno 2021, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’individuazione della base imponibile sulla quale i soci di S.r.l. iscritti alle relative gestioni previdenziali devono calcolare il proprio obbligo contributivo.

Dal punto di vista normativo, il riferimento per gli addetti ai lavori e per i contribuenti è sempre stato l’articolo 3-bis, comma 1, del DL 384/92 che prevede che “a decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. La Circolare n. 102 del 12 giugno 2003 aveva poi precisato che la base imponibile da prendere a riferimento per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, “è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci”.

È evidente che un tale impianto normativo è diventato negli anni sempre meno tollerato dai soci di capitale “non lavoratori” e “non fruitori di utili aziendali”.

La circolare n. 84 del 10 giugno cambia tutto. Recepisce le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020, ha a sua volta condiviso l’orientamento della Corte di Cassazione secondo la quale “devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa”. In particolare, la sentenza della Cassazione n. 23790/2019 ha evidenziato che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l’obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della “partecipazione personale al lavoro aziendale, mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa)”.

Pertanto gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, non vanno considerati ai fini del calcolo della base imponibile Inps dei soci. Tale impostazione di calcolo della base imponibile Inps avrà effetto con decorrenza dall’anno 2020, pertanto gli addetti ai lavori dovranno tenerne conto già in sede di compilazione del Modello Redditi 2021.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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