Applicabilità del regime forfetario per un soggetto non residente in Italia

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello 519/2021, ha chiarito ulteriormente un interessante aspetto sull’applicabilità del regime forfetario (L. 190/2014). Il caso riguarda l’applicabilità di tale regime per un soggetto non residente in Italia.

La vicenda

Contribuente con partita IVA italiana che, fino all’anno di imposta 2020, risultava residente in Italia ed applicava il regime dei nuovi minimi L. 98/2011.

Nel corso del 2020 il contribuente ha trasferito la propria residenza dall’Italia ad un altro paese membro dell’Unione Europea. Quindi, dall’anno 2021, non sarà più residente in Italia (art. 2, comma 2, DPR 917/86).

Il contribuente continuerà comunque a produrre la maggior parte dei suoi compensi in Italia (più del 75% del reddito complessivo verrà prodotto in Italia).

Il contribuente chiede quale sia il giusto inquadramento fiscale per la sua posizione.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

La L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un nuovo regime fiscale di vantaggio, il c.d. regime forfetario.

Oltre a ciò, la legge di bilancio 2019 ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario.

Per rispondere alla richiesta del contribuente, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento a quanto scritto al comma 57, lettere b. dell’art.1 della L. 190/2014; in tale comma viene elencato chi NON può accedere al regime forfetario, ovvero: “soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto”.

Quanto scritto nella norma è ben chiarito anche dalla circolare 10/E del 2016 (paragrafo 2.3):  “…In altre parole, la norma in commento, al fine di favorire un più ampio accesso al regime di favore, ha consentito anche ai soggetti residenti in uno Stato Membro o in un Paese aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, che svolgono un’attività prevalente nel nostro Stato di aderirvi, superando, quindi, la preclusione contemplata dal regime fiscale di vantaggio.”

Quindi, tenuto conto che il contribuente ha le seguenti caratteristiche:

  • risulta residente in uno stato membro dell’Unione Europea dal 2021;
  • produce nel territorio italiano più del 75% del reddito complessivo;
  • rispetta gli altri requisiti di legge previsti dalla L. 190/2014;

lo stesso potrà applicare a partire dal 2021 il regime forfetario (L. 190/2014).

Elena Fantin – Centro Studi CGN