Bonus TV, in vigore il credito d’imposta

È operativo il bonus TV previa rottamazione dei vecchi televisori. Dal 23 agosto 2021 è possibile fruire del credito d’imposta per l’acquisto dei nuovi televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terreste Dvbt-2/Hevc Main 10 che saranno operativi dal 1° gennaio 2023. È il DM 5 luglio 2021, pubblicato in G.U. 7 agosto 2021 n. 188, a stabilire le regole operative del bonus TV, che sarà disponibile fino al 31 dicembre 2022, salvo esaurimento anticipato dei fondi. Ecco in sintesi gli elementi essenziali del nuovo incentivo.

Il bonus TV si concretizza:

  • in uno sconto del 20% sul prezzo di vendita, IVA compresa, del nuovo televisore;
  • per un massimo pari a euro 100 euro.

Condizione imprescindibile per beneficiare del bonus è rappresentato dall’avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti. Per tali si intendendo quelli acquistati precedentemente alla data del 22 dicembre 2018, in quanto non in grado di ricevere trasmissioni in digitale (codifica HEVC Main 10).

Per usufruire del contributo statale è necessario:

  • essere residenti nel territorio dello Stato;
  • essere titolari del canone di abbonamento RAI (in regola con i pagamenti) oppure godere di esenzione secondo la normativa di riferimento in vigore.

Il bonus è riconosciuto una sola volta per ogni utente identificato dal relativo codice fiscale per l’acquisto di un solo apparecchio televisivo tra quelli compresi nell’elenco dei prodotti idonei. L’accesso al beneficio non è subordinato a limiti di ISEE.

La rottamazione del vecchio apparecchio, perché non conforme ai nuovi standard tecnici, può essere effettuata mediante compilazione di apposito modulo di autocertificazione:

  • direttamente al momento dell’atto di acquisto presso lo stesso rivenditore;
  • oppure preventivamente presso un centro comunale di raccolta RAEE.

Con lo stesso modulo si autocertifica la titolarità dell’abbonamento RAI. Tale modulo, controfirmato dal venditore o dall’addetto del centro raccolta, va consegnato all’atto di acquisto, unitamente a una copia del documento di identità e del codice fiscale dell’acquirente, pena il mancato riconoscimento del beneficio.

La procedura per la fruizione dello sconto prevede la verifica da parte del venditore della posizione dell’acquirente, previa apposita comunicazione tramite il servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. A valle del processo di verifica, il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto oppure l’impossibilità di applicarlo.

In caso di mancato perfezionamento del contratto di compravendita oppure nel caso di recesso o restituzione dell’apparecchio, il venditore comunica l’annullamento dell’operazione tramite il servizio telematico.

Il venditore recupera lo sconto praticato tramite il collaudato meccanismo del credito di imposta, da indicare in dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione (ex art.17 del D.Lgs. 241/97). In caso di restituzione dell’apparecchio da parte dell’utente finale, il venditore è tenuto alla restituzione, tramite F24 telematico, del credito di imposta utilizzato.

Con la risoluzione n. 55/E del 23 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice “6927”, denominato “BONUS TV ROTTAMAZIONE – credito d’imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo – D.M. del 5 luglio 2021”. Tale codice potrà essere utilizzato dai rivenditori di apparecchi televisivi per la compensazione mediante modello F24 del credito di imposta per il recupero del c.d. bonus TV rottamazione. Lo stesso codice è utilizzabile per le restituzioni del bonus in caso di mancato perfezionamento o restituzione dell’apparecchio televisivo.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN