Imposta di bollo su fatture elettroniche emesse dal notaio: i chiarimenti dell’Agenzia

Con la risposta all’interpello n. 491 del 20 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni in merito all’applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dai notai, recanti l’addebito di corrispettivi imponibili ai fini IVA e di somme riguardanti spese anticipate ex articolo 15 del D.P.R. 633/72. Facciamo una sintesi dei chiarimenti forniti.

Partiamo dalla premessa. Il contribuente (notaio) riferisce di emettere fatture elettroniche che recano l’addebito di corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e di somme riguardanti spese anticipate ex articolo 15 del D.P.R. n. 633/72, che possono essere superiori a euro 77,47.

Il contribuente espone anche che le fatture riguardanti corrispettivi assoggettati ad IVA sono esenti dall’imposta di bollo, secondo il principio di alternatività tra imposta di bollo e imposta sul valore aggiunto ed evidenzia anche come, con la risoluzione n. 98/E del 3 luglio 2001, la stessa Agenzia delle Entrate aveva chiarito che alle fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati a IVA, si applica l’imposta di bollo nel caso in cui la somma di uno o più componenti dell’intero corrispettivo fatturato non assoggettato a IVA superi l’importo di 77,47 euro.

L’istante precisa anche che l’emissione delle fatture elettroniche avviene entro 60 giorni dall’incasso del fondo spese ed onorari e al momento dell’incasso delle somme viene rilasciata al cliente una ricevuta che riporta la somma ricevuta in deposito sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere in nome e per conto del cliente.

Per l’Agenzia delle Entrate, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere corrisposta anche per le spese anticipate e per quelle imponibili IVA. Se gli importi sono superiori a 77,47 euro scatta il pagamento dell’imposta di bollo nella misura di 2 euro, che deve essere corrisposta al momento dell’emissione della fattura elettronica.

Solo nel caso in cui le somme anticipate per conto del cliente siano relative ai tributi dovuti dal cliente stesso (esempio imposte e tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato, etc), è prevista l’esenzione (articolo 5 della tabella B allegata al D.P.R. n. 642/1972).

Nella risposta fornita al contribuente, l’Agenzia delle Entrate riepiloga il quadro normativo di riferimento.

  • 1 del D.P.R. n. 642/72: “Sono soggetti all’imposta di bollo (…) gli atti, documenti e registri indicati nella annessa tariffa”;
  • 5 della Tabella B allegata al D.P.R. 642/72 (atti e scritti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo): qualora le somme anticipate in nome e per conto del cliente riguardino tributi dovuti dal medesimo cliente può essere applicata l’esenzione;
  • 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/72: “L’imposta è dovuta fin dall’origine per le fatture, note conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”;
  • 6 della tabella annessa al D.P.R. 642/72: prevista l’esenzione dall’imposta di bollo per le fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa (attualmente il riferimento deve intendersi all’articolo 13 della tariffa, parte prima) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com