Acconto virtuale IRAP, indicazioni in dichiarazione IRAP/2021

In questo articolo analizziamo le modalità di compilazione del modello IRAP/2021 per tener conto del versamento figurativo in acconto per l’anno 2020.

L’art. 24 del Decreto Rilancio ha introdotto per i contribuenti con ricavi e compensi non superiori a 250 milioni di euro, con esclusione di imprese finanziarie, assicurative e amministrazioni pubbliche, nel periodo d’imposta 2019 (per i contribuenti cd. solari), l’esclusione  dall’obbligo di versamento:

  • del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti “solari”);
  • della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta successivo (2020, per i soggetti “solari”).

L’agevolazione legata al periodo pandemico prevede l’esclusione dal versamento della prima rata in ragione delle seguenti misure:

  • 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
  • 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

Il calcolo del saldo IRAP per l’anno 2020 (modello IRAP 2021) si determina scomputando dall’imposta dovuta, oltre alla seconda rata di acconto versata entro le previste scadenze, anche la prima rata da considerare in maniera figurativa perché non versata.

La prima questione che si pone concerne la determinazione dell’acconto figurativo IRAP. Al riguardo il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate (circ.27/E/2020) prevede che il primo acconto IRAP “figurativo” deve essere calcolato con il metodo storico. Nel caso si determini un acconto superiore rispetto a quello corrispondente sulla base dell’imposta effettivamente dovuta per il 2020, si prende in considerazione il minore importo.

Si consideri il seguente esempio: il rigo IR21 (“Totale imposta”) della dichiarazione IRAP 2020 (anno imposta 2019) risulta pari a 1.000,00 euro. Se l’imposta effettivamente dovuta per il 2020, da indicare nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2021, è di 1.200,00 euro, l’importo del primo acconto IRAP 2020 virtuale, da scomputare dall’imposta dovuta a saldo per lo stesso 2020, è:

  • per un soggetto ISA, pari a 500,00 euro (vale a dire, il 50% di 1.000,00 euro);
  • per un soggetto estraneo agli ISA, pari a 400,00 euro (vale a dire, il 40% di 1.000,00 euro).

Per poter esporre in dichiarazione il primo acconto “figurativo” 2020 non versato in virtù dell’applicazione dell’agevolazione in commento, è stata inserita, all’interno del rigo IR25 (“Acconti versati”), la colonna 2 (“Art. 24 – D.L. n. 34/20”). L’acconto complessivamente versato a titolo di acconto, inclusa la prima data di acconto “figurativa”, va poi riportato nella colonna 3 del medesimo rigo.

Secondo l’esempio sopra riportato, nell’ipotesi di primo acconto “figurativo” 2020 pari a 500,00 euro, se soggetto ISA, o a 400,00 euro, se soggetto non ISA, posto che la seconda rata di acconto 2020, versata alle previste scadenze, sia stata pari a:

  1. 500,00 euro nel caso di un soggetto ISA, il rigo IR25 si compilerà nella seguente maniera:

  1. 600,00 euro nel caso di un soggetto estraneo agli ISA, il rigo IR25 sarebbe così compilato:

Laddove, invece, l’imposta effettivamente dovuta per il 2020, da indicare nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2021, sia pari a 800,00 euro, il primo acconto IRAP 2020 escluso dal versamento, da scomputare dall’imposta dovuta a saldo per il 2020, è di:

  • 400,00 euro (vale a dire, il 50% di 800,00), per i soggetti ISA;
  • 320,00 euro (vale a dire, il 40% di 800,00), per i soggetti estranei agli ISA.

La rappresentazione in dichiarazione, ipotizzando che la seconda rata di acconto, versata alle citate scadenze, sia pari a:

  1. 500,00 euro nel caso di un soggetto ISA, il rigo IR25 prevede il seguente contenuto:

  1. 600,00 euro nel caso di un soggetto estraneo agli ISA, il rigo IR25 sarà così compilato:

Nel caso in cui il contribuente, pur ricorrendo i requisiti per beneficiare dell’esonero ex art. 24 del DL 34/2020, abbia comunque provveduto al versamento del primo acconto, sarà necessario riportare all’interno del rigo IR25 del modello IRAP 2021 (risposta interpello Agenzia delle Entrate 11.8.2021 n. 543):

  • nella colonna 2, il primo acconto “figurativo” determinato secondo quanto sopra precisato;
  • nella colonna 3, la somma degli acconti versati (tra cui il primo realmente corrisposto), incluso l’importo dell’acconto “figurativo” indicato nella colonna 2.

La necessità di riportare sia il primo acconto “figurativo”, sia quelli effettivamente versati, sorge per consentire lo scomputo dall’importo dovuto a saldo anche dell’agevolazione in capo al contribuente.

I soggetti IRAP che si sono avvalsi del beneficio in esame devono compilare altresì il prospetto “Aiuti di Stato” di cui alla sezione XVIII del quadro IS. Il primo acconto IRAP figurativo dovrà essere indicato nei campi 17 “Importo totale aiuto spettante” e 29 “Importo aiuto spettante”. Gli altri campi necessari da compilare sono:

  • casella “Tipo aiuto”, il codice “1” (incentivo derivante da una norma statale);
  • colonna 1 “Codice aiuto”, il codice “10”;
  • colonna 12 “Forma giuridica”, per esempio “SR”;
  • colonna 13 “Dimensione impresa”, per esempio “2”;
  • colonna 14 “Codice attività ATECO”;
  • colonna 15 “Settore”, il codice “1” trattandosi di aiuto generale;
  • colonna 26 “Tipologia costi”, il codice “20”, ossia costi non individuabili secondo le definizioni di cui ai regolamenti comunitari.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN