Nuova disciplina per i casi di crisi e insolvenza dei gruppi d’impresa

Il recente decreto-legge 118/2020 in materia di crisi d’impresa ha introdotto anche una disciplina “ad hoc” per la conduzione di trattative in caso di gruppi d’impresa (art.13). Quanto all’ambito soggettivo di operatività di detta disciplina, costituisce un gruppo d’imprese l’insieme delle società, delle imprese e degli enti (fatta eccezione per lo stato e gli enti territoriali) che esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica.

Al fine della corretta applicazione della norma in esame, viene fornita una definizione di crisi di gruppo d’imprese, intesa come la circostanza in cui più imprese appartenenti al medesimo gruppo si trovino in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico/finanziario, che ne renda probabile l’insolvenza.

In tale circostanza, le imprese appartenenti al gruppo possono accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi, chiedendo al segretario generale della Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente ai sensi dell’art. 2 comma 2 del decreto in esame. L’esperto sarà chiamato ad assolvere l’incarico a lui attribuito in modo unitario, per tutte le imprese che hanno presentato istanza, salvo che tale svolgimento congiunto non renda più gravose le trattative. In tal caso, le trattative si svolgeranno per singole imprese.

Il comma 3 dell’art. 13 sancisce che l’istanza deve essere presentata alla Camera di commercio ove è iscritta la società o l’ente (con sede nel territorio dello Stato) che esercita l’attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo oppure, in mancanza, la società che presenta la maggiore esposizione debitoria.

Così come accade per la procedura di composizione negoziata della crisi, l’imprenditore dovrà inserire nell’apposita piattaforma telematica istituita ai sensi dell’art. 3, la seguente documentazione:

  • i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi d’imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza; 
  • una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare; 
  • l’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia; 
  • una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza; 
  • il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
  • la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;
  • un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore  di  tre  mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.

In aggiunta ai precedenti documenti, dovrà presentare anche:

  • una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali;
  • l’indicazione del registro o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’art. 2497-bis del Codice civile;
  • il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.

Di particolare rilevanza normativa è la previsione dell’art. 13 comma 7, in ragione della quale, le imprese appartenenti al gruppo che non versino in situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza possano comunque, anche su invito dell’esperto, partecipare alle trattative.

Qualora le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentino più istanze e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongano che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più società specificatamente individuate, la composizione prosegue con l’espero designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l’esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.

Per quanto attiene alla fase conclusiva, al termine delle trattative, le imprese appartenenti al gruppo possono:

  1. stipulare in via unitaria uno dei contratti previsti per l’imprenditore;
  2. accedere separatamente alle soluzioni contemplate dall’art. 11 del decreto.

Enrico Cusin – Centro Studi CGN