Sì ai bonus Sud e 4.0 per le società tra professionisti

La risposta n. 600/2021 a cura dell’Agenzia delle Entrate tratta della possibilità da parte di una Società tra professionisti (STP) di avvalersi della legislazione di vantaggio in materia di bonus beni strumentali (art. 1 co. 1051-1063 della L. 178/2020) nonché del bonus Mezzogiorno (art. 1 co. 98 – 108 della L. 208/2015). Ecco per voi una sintesi dei chiarimenti.

Il caso concreto riguarda una STP che ha per oggetto l’erogazione di servizi socio sanitari in ambito odontoiatrico per il tramite dei soci persone fisiche in possesso dei titoli abilitanti l’esercizio della professione. Per lo svolgimento dell’attività si prevede la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato all’acquisto di apparecchiature e macchinari odontoiatrici ad alto contenuto tecnologico (alcuni dei quali aventi le caratteristiche di cui all’allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Trattandosi di un investimento cospicuo, la società istante chiede di sapere:

  1. se il reddito prodotto dalla società debba essere considerato reddito d’impresa o reddito di lavoro autonomo;
  2. se la società, in funzione della risposta di cui al punto precedente, potrà accedere alle agevolazioni sopra indicate relative agli investimenti in beni strumentali;
  3. se le suddette agevolazioni sono tra esse cumulabili;
  4. se il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, ex legge n. 208 del 2015, concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

La risposta al primo quesito condiziona inevitabilmente le altre risposte. L’Agenzia, infatti, richiama la disciplina delle società tra professionisti che consente “la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”, ossia società di persone, società di capitali e cooperative (art. 10, comma 3, della Legge n. 183 del 2011), nonché dal Decreto n. 34 del 2013 del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico che disciplina, tra l’altro, il rapporto tra STP e soci con gli ordini professionali.

Secondo il parere dei tecnici del fisco, dette società professionali non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dal codice civile (società di persone, capitali e cooperative) e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto. Ne consegue che anche per le STP trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa. Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle STP, non assume alcuna rilevanza, pertanto, l’esercizio dell’attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria (cfr. Risoluzione n. 35/E del 2018).

La risposta al primo quesito condiziona inevitabilmente le altre risposte secondo il seguente sillogismo aristotelico: se le STP producono reddito di impresa e la legislazione di sostegno di cui al bonus Mezzogiorno nonché transizione 4.0 si rivolgono ai soggetti titolari di reddito di impresa, ne consegue che le STP possono beneficiare delle agevolazioni indicate nel quesito.

In merito al terzo quesito sulla cumulabilità delle suddette misure agevolative, l’Agenzia conferma l’orientamento interpretativo espresso sull’analogo credito di imposta introdotto dalla legge di bilancio 2020 con la risposta n. 360 del 16 settembre 2020, in cui è stato chiarito che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento, tenendo altresì presente il risparmio fiscale conseguito.

Per quanto concerne il trattamento fiscale del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex L. 208/2015, la risposta a interpello rimanda a quanto già chiarito nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate (circ. n. 34/2016), nella quale è stato affermato che, in assenza di un’espressa esclusione normativa, il credito in questione è da considerarsi rilevante ai fini fiscali.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN