Bonus asilo nido 2021: indicazioni operative

Introdotto con la Legge 232/2016, il Bonus asilo nido rientra nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie. Il Bonus prevede un contributo utile per il pagamento sia di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati sia di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Requisiti

I genitori di bambini nati o adottati dal 1° gennaio 2018 possono presentare domanda all’INPS se in possesso dei seguenti requisiti (posseduti alla data di presentazione della domanda):

  • residenza in Italia;
  • cittadinanza italiana;
  • cittadinanza UE;
  • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea;
  • carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea;
  • status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
  • relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
  • relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso Comune.

Importo spettante

Si precisa che il Bonus nido non è cumulabile con le detrazioni fiscali riferite alla frequenza asili nido (previste dall’articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008), a prescindere dal numero di mensilità percepite.

L’importo del Bonus nido è calcolato sulla base al valore dell’indicatore ISEE del nucleo familiare. A partire dal 1° gennaio 2021 viene riconosciuto secondo i seguenti importi:

  • 3.000 euro annui se il valore ISEE non è superiore a 25.000 euro;
  • 2.500 euro annui se il valore ISEE è compreso tra 25.001 euro e 40.000 euro;
  • 1.500 euro annui se il valore ISEE è superiore a 40.000 euro.

N.B.: In assenza di ISEE in corso di validità, l’INPS riconoscerà la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui. Qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE 2021, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato sulla base dei limiti ISEE come sopra esposto.

Presentazione della domanda

La domanda per il 2021 deve essere presentata sulla procedura INPS esclusivamente tramite i seguenti canali:

  • online all’INPS attraverso il servizio dedicato;
  • tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Frequenza nido

La domanda deve essere presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta. Nel caso in cui non tutte le rette siano state pagate dallo stesso genitore, ognuno di essi potrà presentare domanda, con riferimento alle mensilità per le quali ha provveduto al pagamento.

In fase di compilazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante il pagamento della retta relativa ad almeno un mese di frequenza per cui si richiede il beneficio. Nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, nella documentazione da allegare deve risultare l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

La documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare:

  • la denominazione e la partita IVA dell’asilo nido;
  • il codice fiscale del minore;
  • il mese di riferimento;
  • gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;
  • il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Supporto presso la propria abitazione

Il genitore richiedente dovrà allegare, all’atto della domanda, un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. In tale ipotesi l’Istituto erogherà il bonus in un’unica soluzione.

Giulia Breda – Centro Studi CGN