Bonus tessile e moda: quando e come richiederlo

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento prot. 262282 dell’11 ottobre 2021, ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione che i contribuenti dovranno inviare per poter usufruire del bonus moda.

Come noto, il bonus moda, introdotto dall’art. 48-bis del DL n. 34/2020 (decreto rilancio), è un credito d’imposta finalizzato a sostenere le imprese dell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

La comunicazione, come chiarito dal Provvedimento dell’11 ottobre, andrà inviata telematicamente utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Entro 5 giorni verrà rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico (oppure l’eventuale scarto) e tale documento verrà messo a disposizione del contribuente che ha trasmesso la comunicazione nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Purtroppo non è ancora possibile inviare tali istanze. Gli operatori economici interessati dall’agevolazione in commento dovranno attendere un Provvedimento ad hoc che definirà i termini per l’invio delle comunicazioni, emanabile soltanto dopo l’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Una volta che l’Agenzia delle Entrare riceverà tutte le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze con l’indicazione del credito teorico, determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili e utilizzabili in compensazione tramite modello F24. Tale percentuale verrà resa pubblica con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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