Crisi d’impresa: disponibili le regole del gioco

L’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ha reso noto il decreto dirigenziale che detta le regole attuative per la gestione della procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, prevista dal D.L. 118/2021.

Il documento si compone di cinque sezioni e tre allegati, disciplinanti rispettivamente:

  • Sezione I – test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile online;
  • Sezione II – check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza;
  • Sezione III – protocollo di conduzione della composizione negoziata;
  • Sezione IV – la formazione degli esperti;
  • Sezione V – la piattaforma;
  • Allegato 1 – indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate;
  • Allegato 2 – istanza online;
  • Allegato 3 – dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata.

Le regole dettate dal decreto sono molto dettagliate; la tendenza che si evince è quella di spingere a una gestione standardizzata e consapevole della procedura. È chiaro che l’impresa interessata all’accesso alla medesima dovrà attrezzarsi per condurre in modo efficace la relazione con l’esperto, nonché preparare con cura la documentazione necessaria.

Il test per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento ha l’obiettivo di valutare in via preliminare la complessità del risanamento, adottando come parametro il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. Viene meno il riferimento agli indici della crisi; l’accento è invece posto sul grado di difficoltà del risanamento, anche in conseguenza della necessità di opportune azioni industriali.

Il decreto fornisce anche il criterio di calcolo dell’entità del debito che deve essere ristrutturato (A) e dei flussi annui a servizio del debito (B):

  • (A) = debito scaduto + debito riscadenziato o oggetto di moratorie + linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo + rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni + investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti stima dell’eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti.
  • (B) = stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime investimenti di mantenimento annui a regime imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte.

Il risultato del rapporto fra le due componenti fornisce indicazione del numero degli anni per estinguere la posizione debitoria, del volume dell’esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione e dell’entità degli eventuali stralci del debito o conversione in equity.

Sono poi date le indicazioni per valutare il gradiente di difficoltà del risanamento.

Come era prevedibile, l’imprenditore che decide di intraprendere il risanamento, dovrà farlo auspicabilmente in base a un’ipotesi di piano già preventivamente redatta: in tal senso, il decreto suggerisce una check-list di dettagliate indicazioni operative per la redazione del piano medesimo. Attraverso la medesima check-list, l’esperto sarà agevolato nella verifica di coerenza del piano presentato dall’imprenditore. Ancora una volta, le regole fanno riferimento, come presupposto per il risanamento, all’esistenza di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Ulteriore rilievo procedurale è dato alla corretta individuazione delle cause della crisi, in quanto solo la rimozione o l’attenuazione di queste può dar luogo a una corretta strategia di risoluzione della crisi.

Una volta effettuato l’accesso alla procedura di composizione negoziata, questa viene regolata da un protocollo standardizzato per la sua gestione, basato sulle seguenti fasi:

  1. Verifica dell’indipendenza e accettazione dell’incarico da parte dell’esperto;
  2. Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (condotto e verificato anche alla presenza dell’esperto);
  3. Comportamento da tenere alla presenza di un gruppo di imprese;
  4. Analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list;
  5. Analisi delle linee di intervento;
  6. Indicazioni operative in caso di misure protettive e cautelari;
  7. Gestione dell’impresa in pendenza della composizione negoziata;
  8. Svolgimento delle trattative con le parti interessate;
  9. Formulazione delle proposte dell’imprenditore e delle parti interessate;
  10. Parere dell’esperto in caso di nuovi finanziamenti prededucibili;
  11. Rinegoziazione dei contratti;
  12. Cessione dell’azienda nella composizione negoziata o nell’ambito del concordato semplificato;
  13. Stima della liquidazione dell’intero patrimonio;
  14. Conclusione dell’incarico e relazione finale dell’esperto;
  15. Imprese sottosoglia.

Precipua rilevanza è data all’analisi e alla riconciliazione della documentazione probatoria di fonte esterna. Nello specifico si fa riferimento: agli estratti conto bancari; al certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell’art. 364 del d.lgs. 14/2019; alla situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1; al certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’art. 363 del d.lgs. 14/2019; all’estratto della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.

Nell’ambito di tutte le fasi sopra elencate, è previsto l’apporto dell’esperto in termini di valutazione, negoziazione e controllo degli atti di straordinaria amministrazione posti in essere dall’imprenditore.

A questo proposito, le regole per la formazione degli esperti si presentano a loro volta molto specifiche in relazione alla procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa. Si tratta di 55 ore di formazione così suddivise:

  • 4 ore inerenti al contesto dell’intervento normativo (d.lgs. 118/2021): presupposti, finalità, obiettivi;
  • 4 ore inerenti al sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all’intervento giudiziale;
  • 3 ore sulla domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma;
  • 5 ore sulla sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento;
  • 5 ore in merito alla redazione di un piano di risanamento;
  • 7 ore riguardanti il protocollo di conduzione della composizione negoziata;
  • 10 ore di materie inerenti alla gestione delle trattative con le parti interessate;
  • 4 ore di nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie;
  • 4 ore di nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali;
  • 4 ore focalizzate sulla stima della liquidazione del patrimonio;
  • 5 ore per studiare l’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale.

Tutte le funzioni necessarie per un’adeguata conduzione della composizione negoziata della crisi d’impresa saranno rese disponibili sull’annunciata piattaforma on line, nella disponibilità delle CCIAA.

In ultimo, un aspetto di grande interesse all’interno del decreto in parola è dato dal contenuto di cui all’allegato 1 – indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate, il quale fornisce indicazione delle più comuni azioni esperibili per il risanamento, divise per categoria di creditore e/o stakeholder.

Mariangela Moretto – Centro Studi CGN