DL fiscale, le novità in materia di riscossione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 252 del 21/10/2021) il D.L. n. 146/2021 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Tra le misure più interessanti entrate in vigore il 22 ottobre 2021, si segnalano le novità in materia di riscossione che si riportano in sintesi qui di seguito.

L’art. 2 del D.L. 146/2021 prevede tempi più lunghi per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021. Il termine per il pagamento delle somme dovute non è di 60 giorni, come per le situazioni ordinarie, ma di 150 giorni. Quest’ultimo vale quale termine per l’avvio delle azioni esecutive (ex artt. 25 co. 2, 30 e 50 co. 1 del DPR 602/73). Ne consegue che nel lasso temporale dei 150 giorni non possono essere disposte azioni esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi, ipoteche), e non decorrono interessi di mora.

È il caso di precisare quanto segue:

  • con riferimento ai termini del reclamo/ricorso giudiziale, continua, invece, a valere il termine di 60 giorni (ex art. 21 del D.Lgs. 546/92);
  • il differimento del termine vale solo per le cartelle di pagamento stante l’espresso riferimento all’art. 25 co. 2 del DPR 602/73;
  • il differimento non è valido per:
    • gli accertamenti esecutivi (art. 29 del D.L. 78/2010 o art. 1 co. 792 – 804 della L. 160/2019);
    • gli avvisi di addebito INPS (art. 30 del D.L. 78/2010);
  • il termine ordinario di 60 giorni per il pagamento riprenderà per le cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio 2022.

Agli artt. 1 e 3 del Decreto in commento vengono concesse altre possibilità ai contribuenti in affanno con le rate della “Rottamazione-ter” o del “Saldo e stralcio” per non aver rispettato i nuovi termini di pagamento delle rate 2020 che erano stati introdotti dal decreto “Sostegni bis”. Si prevedono, altresì, margini più ampi per non decadere da una rateizzazione che era già in corso alla data dell’8 marzo 2020 (cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione dovuto all’emergenza Covid-19).

Per quanto concerne la dilazione dei ruoli, l’art. 3, D.L. 146/2021, prevede:

  • per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020
  • per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020,

la decadenza (ex art. 19, c. 3, lett. a), b) e c) D.P.R. 602/1973) in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, rispettivamente, di 18 rate e di 10 rate, anche non consecutive.

Sono automaticamente riammessi al piano di rateazione i debitori che, alla data del 22 ottobre 2021, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione (art. 19 D.P.R. 602/1973), a condizione che i piani fossero in corso alla data dell’8 marzo 2020 e provvedano entro il 31 ottobre 2021 (anziché il 30 settembre 2021) al pagamento delle rate sospese, ferma restando la decadenza in caso di mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive.

Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 22 ottobre 2021, nonché restano acquisiti gli interessi di mora corrisposti, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.

Sempre in tema di rinvio dei pagamenti, l’art. 1, D.L. 146/2021 prevede la rimessione dei termini con pagamento in unica soluzione delle rate scadute nel 2020 relativamente:

  • alla rottamazione dei ruoli ordinaria (art. 3 del D.L. 119/2018);
  • alla rottamazione dei ruoli inerenti a dazi doganali e IVA all’importazione (art. 5 del D.L. 119/2018);
  • alla riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione (art. 16-bis D.L. 34/2019);
  • al c.d. “saldo e stralcio” degli omessi pagamenti (art. 1 co. 184 ss. della L. 145/2018).

A tal fine dovranno essere versate entro il prossimo 30 novembre 2021 le rate scadute il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

È possibile beneficiare dei c.d. “5 giorni di tolleranza”, per cui il versamento si considera comunque tempestivo se effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

Per via dei continui mutamenti delle scadenze, l’Agenzia ha pubblicato una serie di FAQ con l’intento di chiarire le nuove norme entrate in vigore.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN