Investimenti 4.0, al via i modelli di comunicazione al MISE

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato tre decreti rendendo disponibili i modelli per la comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti concernenti i crediti d’imposta per gli investimenti di cui al piano transizione 4.0. In sintesi, riepiloghiamo gli aspetti più importanti unitamente alle modalità di presentazione e ai termini di scadenza.

Il primo decreto riguarda gli investimenti in nuovi beni strumentali 4.0, di cui ai commi 189 e 190 dell’articolo 1, L. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell’articolo 1, L. 178/2020. Il modello è composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si avvale del credito d’imposta e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente, gli investimenti:

  • in beni materiali di cui all’allegato A alla legge n. 232 del 2016;
  • in beni immateriali di cui all’allegato B alla legge n. 232 del 2016.

Restano esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016.

Il modello di comunicazione richiede l’indicazione di dati anagrafici ed economici dell’impresa, con separata esposizione dei seguenti investimenti:

  1. sezione A – investimenti in beni strumentali materiali di cui all’allegato A, L. 232/2016;
  • beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (primo gruppo allegato A);
  • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (secondo gruppo allegato A);
  • dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» (terzo gruppo allegato A);
  1. sezione B – investimenti in beni strumentali immateriali di cui all’allegato B, L. 232/2016.
  • software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.

Il termine per l’invio è differenziato in base alla disciplina applicabile:

  • investimenti ricadenti sotto la L. 160/2019, entro il 12.2021;
  • investimenti ricadenti sotto la L. 178/2020 entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, dunque per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 entro il prossimo 11.2021.

Il decreto precisa che l’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Ne consegue che l’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Gli altri due modelli di comunicazione riguardano:

  • il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, R&S&I&D, (commi 200, 201, 202 e 203 dell’articolo 1, L.160/2019) che deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it;
  • il credito d’imposta formazione 4.0, sezione A, per gli sostenuti nel periodo d’imposta 2020, sezione B, per gli investimenti sostenuti nei periodi d’imposta 2021-2022, (commi 46-56 dell’articolo 1, L. 205/2017) firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite PEC all’indirizzo 0@pec.mise.gov.it.

Il termine per la trasmissione tiene conto del periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili, vale a dire:

  • per investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per la generalità dell’impresa 2020), entro il 12.2021;
  • per gli investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi, entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi (il prossimo 30.11.2021 per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020).

In tutti i modelli si richiede se, in rapporto alle spese eleggibili, l’impresa ha beneficiato di altre sovvenzioni pubbliche.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN