Adeguamento degli statuti degli enti del terzo settore: le novità del decreto semplificazioni

La Legge Delega 106/2016 definisce il Terzo Settore come il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.

Nell’ottica di una riforma organica del Terzo settore, il D.Lgs. 117/2017 ha istituito il Codice del Terzo Settore (CTS), entrato in vigore il 3 agosto 2017. Tale Codice è volto ad attuare una revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica di tutte le componenti del settore medesimo. Tale registro rappresenta una delle novità più importanti della riforma del Terzo settore poiché consente il superamento dell’attuale sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione è affidata alle Regioni e alle Province autonome.

Per quanto attiene all’adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore alle disposizioni contemplate dal citato codice, il decreto “Semplificazioni” (D.L. 77 del 31 maggio 2021), recante indicazioni su governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, ha introdotto una nuova proroga di un anno per gli adeguamenti statutari con iter semplificato per gli enti che nel periodo transitorio assumono la qualifica di enti del Terzo settore.

In altri termini, la proroga interessa solamente i seguenti enti che potranno adeguare gli statuti alle regole del Codice del Terzo Settore con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria:

  • le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte nel registro nazionale e/o nei registri regionali;
  • le organizzazioni di volontariato (ODV), iscritte nei registri regionali;
  • le Onlus iscritte nei rispettivi registri.

Per gli altri enti “no-profit” che intendono iscriversi nel registro non ci sono deroghe speciali e, di conseguenza, potranno adeguare lo statuto utilizzando le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

Procedura di modifica dello statuto

Gli enti sopracitati che intendono adeguare i propri statuti alla disciplina dettata dal Codice del Terzo Settore dovranno avviare la seguente procedura:

  1. convocare entro il 31 maggio 2022 l’assembla ordinaria al fine di modificare lo statuto, inserendo in esso le previsioni richieste dal Codice del Terzo Settore;
  2. registrare il nuovo statuto (congiuntamente al verbale di approvazione dell’assemblea) presso l’ufficio del registro di appartenenza entro 30 giorni dall’approvazione.

Le ODV e le APS, quest’ultime se iscritte ai registri regionali, dovranno inviare una copia registrata del nuovo statuto e del verbale di adozione, agli uffici che gestiscono tali registri, secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione.

Va opportunamente precisato che il termine di proroga non incide in alcun modo con i termini di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Tuttavia, alcune precisazioni sono opportune. L’iter semplificato di approvazione dello statuto riguarderà principalmente quegli enti che subiranno il passaggio dai loro registri al RUNTS, nella fattispecie APS e ODV. Tali enti potranno avvalersi della modalità semplificata di adeguamento statutario, anche successivamente al passaggio da un registro all’altro, più precisamente quando l’ufficio del RUNTS dovesse chiedere, nei successivi 180 giorni dal ricevimento delle informazioni e dei documenti contenuti nel vecchio registro di appartenenza, eventuali informazioni o documenti mancanti. Da quel momento, l’ente avrà 60 giorni di tempo per inviare i documenti congiuntamente allo statuto adeguato alle disposizioni contemplate dal Codice del Terzo Settore.

Potranno beneficiare dell’iter semplificato solamente gli adeguamenti alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore. Di conseguenza, l’eventuale inserimento di clausole facoltative fanno perdere il diritto all’iter semplificato. Nel contempo, bisogna fare attenzione a non confondere il termine di avvio del RUNTS con il termine di adeguamento di scadenza per gli adeguamenti statutari. Quest’ultimo consentirà agli enti, specie dopo l’avvio del RUNTS, di modificare il proprio statuto anche successivamente alla trasmigrazione dei dati nel nuovo registro del Terzo Settore.

Enrico Cusin – Centro Studi CGN