Contributi alle piattaforme di petizioni on line: vanno assoggettati ad IVA oppure no?

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 632 del 29 settembre 2021, ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento IVA dei contributi rivolti a finanziare l’attività delle società che raccolgono petizioni on line per lo sviluppo di specifici progetti.

Nel caso di specie, l’istante è rappresentato da una società che gestisce una piattaforma internet che permette a chiunque, gratuitamente, di avviare una petizione/campagna su un qualsiasi tema o argomento. In particolare, la società precisa che le modalità di contribuzione/donazione accettate dalla propria piattaforma sono essenzialmente due:

  • il programma di sottoscrizione;
  • le petizioni sponsorizzate.

I dubbi interpretativi soggetti ad interpello concernono esclusivamente il programma di sottoscrizione. Tale programma permette ai sostenitori di finanziare la gestione e di contribuire, mediante versamenti periodici, alla manutenzione e allo sviluppo della piattaforma, oltre che del progetto portato avanti dalla società. Il contributo è libero e al versamento non corrisponde alcun obbligo o impegno da parte del soggetto che gestisce la piattaforma nei confronti del sostenitore, se non quello di tenerlo aggiornato sull’organizzazione di eventi e sui risultati ottenuti con la campagna. La domanda posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, sintetica e diretta, è a seguente: quale trattamento IVA va riservato ai contributi ricevuti tramite il programma di sottoscrizione sopra descritto?

La risposta è altrettanto chiara. Il versamento di un contributo assume rilevanza ai fini IVA se prevede in capo alla controparte “un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive” (Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013; Risoluzioni n. 21/E del 16 febbraio 2005 e n. 16/E del 27 gennaio 2006). In altri termini, il contributo ha natura onerosa ed è rilevante ai fini IVA quando “tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto”. Pertanto, preso atto che nel programma di sottoscrizione non è presente alcun obbligo o impegno da parte della società istante, se non quello di tenere periodicamente aggiornati i sostenitori sull’organizzazione di eventi e sui risultati ottenuti con le campagne, i contributi ricevuti sono mere movimentazioni di denaro finalizzate a finanziare il funzionamento in generale della società, e come tali escluse dall’ambito applicativo IVA (ai sensi dell’articolo 2, co. 3, lett. A) del Dpr 633/72).

La fattispecie è diversa da quella relativa ai contributi ricevuti per petizioni sponsorizzate: in tal caso sussiste una controprestazione per il contributo versato dai sottoscrittori che si concretizza nel diritto riconosciuto di usufruire di specifiche prestazioni imponibili ai fini IVA.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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