Contributo a fondo perduto perequativo: pronti, via!

29 novembre – 28 dicembre 2021: è l’intervallo temporale previsto per la presentazione delle istanze per l’accesso al contributo a fondo perduto perequativo di cui al DL “Sostegni-bis”. Con il provvedimento n. 336196 del 29 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto dell’istanza con le istruzioni, pubblicando altresì una specifica guida per contribuenti e professionisti. Esaminiamo i caratteri essenziali da considerare per la presentazione dell’istanza a valere sul contributo a sostegno delle imprese e lavoratori autonomi particolarmente colpiti dalla pandemia da Covid-19.

Anche se non è stato ancora pubblicato ufficialmente il decreto attuativo del MEF, è il caso di tenere presente che il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale del 30%. La percentuale è stata stabilita con il DM del MEF del 12 novembre 2021 ancora in fase di pubblicazione.

Un altro degli aspetti da tener presente è la data del 30 settembre 2021 per presentazione della dichiarazione dei redditi per l’esercizio d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 i cui contenuti dovranno essere confrontati con quelli relativi alla dichiarazione dei redditi validamente presentata per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Si evidenzia che si considera valida anche la dichiarazione dei redditi presentata entro i 90 giorni dalla scadenza: per le dichiarazioni per l’anno 2019, posto che il termine ordinario è il 30 novembre 2020, si considera valida la dichiarazione presentata entro il 28 febbraio 2021.

Le dichiarazioni correttive per l’anno 2020 presentate dopo il 30 settembre 2021 nonché quelle integrative che verranno presentate entro il 28 dicembre 2021 potranno essere prese in considerazione solo se dal confronto tra le due dichiarazioni degli anni 2020 su 2019 derivi un risultato favorevole per il fisco. Altrimenti si dovrà considerare la dichiarazione originariamente presentata entro il termine del 30 settembre.

L’importo del contributo è determinato secondo il seguente schema:

  1. determinazione della differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
  2. dall’importo ottenuto si dovrà tenere conto con segno negativo delle somme percepite titolo di contributo a fondo perduto da parte dell’Agenzia delle entrate;
  3. alla differenza così ottenuta, se di segno positivo, si applicheranno le seguenti percentuali:
  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 euro;
  • 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
  • 5%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

Per il contributo perequativo non è previsto un importo minimo.

La guida si preoccupa di far presente il calcolo in somma algebrica in caso di perdita 2020 con un reddito positivo 2019: se nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 il risultato economico d’esercizio è un utile di 38.200 euro e nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è una perdita di 5.500 euro, la differenza deve essere calcolata come: +38.200 meno -5.500 =+43.700. In questo caso il peggioramento è oltre il 114%, ben oltre il 30%.

Nel modello si evidenzia anche in questa circostanza la seconda parte riferita all’autocertificazione del rispetto dei requisiti riferiti al Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato.

Per la richiesta del contributo, i soggetti sono tenuti ad inviare l’istanza avvalendosi esclusivamente:

  • dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia per intermediari e contribuenti;
  • oppure tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet delle Entrate.

L’Agenzia curerà il processo di erogazione del contributo effettuando una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e quelli in Anagrafe Tributaria, al fine di intercettare eventuali anomalie e incoerenze che potrebbero determinare lo scarto della richiesta.

Il beneficiario del contributo, in sede di presentazione dell’istanza, potrà scegliere, irrevocabilmente, le seguenti opzioni:

  • accredito sul conto corrente bancario o postale;
  • utilizzo in compensazione tramite modello F24 come credito d’imposta.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN