Il 5 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale contenente il regolamento relativo alle modalità di iscrizione al Registro delle Imprese dei mediatori del diporto. Il decreto si rifà alle disposizioni del Codice della Nautica del Diporto, pubblicato nel 2005 e in parte inattuato, traducendole in senso operativo.
Il mediatore del diporto è una figura introdotta dal Codice della Nautica da Diporto, con il fine di attribuire un inquadramento a tutti quei soggetti che si occupano di mediazione finalizzata alla conclusione di contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio, di comodato, di ormeggio e di locazione finanziaria di imbarcazioni che navigano a puro scopo ricreativo o sportivo, senza fini commerciali. Si distingue quindi dal mediatore marittimo per l’ambito di attività: mentre il mediatore marittimo si occupa anche di mediazione in ambito mercantile, il mediatore del diporto si occupa di mediazione solamente nell’ambito di natanti utilizzati per scopi non commerciali.
Il Codice forniva già una prima disciplina della materia, ma è rimasto per anni inapplicato. Era previsto infatti che, per l’accesso alla professione, le Regioni organizzassero con cadenza annuale un corso teorico-pratico, a cui avrebbe dovuto seguire un esame di abilitazione. Nella realtà dei fatti, questi corsi non sono mai stati attivati e, di conseguenza, i relativi esami non si sono mai tenuti. Sul punto è intervenuto quindi il M.I.S.E. con il decreto ministeriale 151/2021.
Vediamo in concreto quali sono i requisiti e le incompatibilità della professione, le disposizioni sullo svolgimento del corso e sul sostenimento dell’esame, nonché le modalità di iscrizione al Registro delle Imprese.
Requisiti e incompatibilità
Il Codice della Nautica da Diporto sancisce all’art. 49-quater co. 3 i requisiti per lo svolgimento dell’attività di mediatore del diporto. Oltre ai già noti requisiti di età, cittadinanza, onorabilità e assenza di condanne penali, viene introdotto l’obbligo di superamento di un esame e di stipula di una polizza RC professionale per poter esercitare l’attività di mediazione.
Devono essere in possesso dei requisiti il titolare/legale rappresentante della società, gli altri eventuali legali rappresentanti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività di mediatore del diporto per conto dell’impresa.
Qualora l’impresa svolga l’attività di mediazione anche in altre sedi o unità locali, per ognuna di esse deve essere nominato un preposto in possesso dei requisiti.
Come per tutte le attività di mediazione, anche in questo caso il Codice ha stabilito un’incompatibilità pressoché totale con lo svolgimento di qualsiasi altra attività che non sia connessa o strumentale alla principale.
Svolgimento del corso e dell’esame
Come sopra accennato, per accedere alla professione di mediatore è necessario sostenere un corso teorico-pratico di almeno 90 ore e superare una prova d’esame, che consiste in una prova scritta e in una orale. Le materie che costituiscono oggetto del corso e del relativo esame sono individuate all’interno del decreto, all’art. 10 comma 4.
Il decreto specifica anche che i soggetti già in possesso dei requisiti abilitanti alla professione di mediatore marittimo sono esentati dalla frequenza del corso e dal sostenimento dell’esame.
Copertura assicurativa
Per poter svolgere l’attività di mediatore del diporto, è necessario stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile contro i danni causati nello svolgimento dell’attività, i cui massimali sono individuati all’art. 11 del decreto.
La polizza deve coprire tutti coloro che, all’interno dell’impresa, svolgono a qualsiasi titolo l’attività. Se il mediatore svolge contemporaneamente l’attività di mediazione presso più imprese, deve possedere distinte coperture assicurative.
Iscrizione al Registro delle Imprese e successive modifiche
Una volta superato l’esame di abilitazione, l’aspirante mediatore del diporto è tenuto a iscriversi al Registro delle Imprese. A tal fine, deve presentare (per il tramite dello sportello unico del Comune competente per territorio) apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione SCIA e la sezione REQUISITI del modello «MEDIATORI DEL DIPORTO», il quale deve essere sottoscritto digitalmente dal titolare dell’impresa individuale, ovvero da un amministratore dell’impresa societaria.
I soggetti diversi dall’imprenditore che svolgono l’attività per conto dell’impresa sono iscritti nella posizione REA della medesima impresa. Devono anch’essi presentare la SCIA con le modalità sopra descritte e vengono inseriti nella polizza assicurativa dell’impresa.
Nel caso in cui intervengano modifiche inerenti all’impresa, all’attività o ai soggetti che svolgono l’attività di mediazione, le stesse devono essere comunicate entro 30 giorni dall’evento, mediante compilazione della sezione «MODIFICHE» del modello «MEDIATORI DEL DIPORTO».
Entrata in vigore e istruzioni operative
Il decreto entra in vigore a 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il 4 gennaio 2022. Si attendono indicazioni da parte delle singole Camere di Commercio circa le modalità operative per la presentazione della SCIA contestualmente alla pratica di ComUnica di inizio/modifica attività.
Federica Celotto – Centro Studi CGN