Notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 31261 del 03/11/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di notifica delle cartelle di pagamento.

Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la decisione resa dalla Commissione Tributaria Regionale nell’ambito di un contezioso che aveva tratto origine dall’emissione di una cartella di pagamento di imposte iscritte a ruolo per controllo modello Iva 2013 e controllo modello Unico 2012, per complessivi Euro 64.570,92.

Con il primo motivo il contribuente deduceva che la CTR non aveva espressamente trattato la questione della forma informatica della cartella impugnata, con conseguente nullità della decisione impugnata.

Rilevava il ricorrente che il file pdf trasmesso al contribuente costituiva una mera copia informatica dell’atto, laddove, mancando l’attestazione di conformità, non era, a suo avviso, possibile affermare che tale documento fosse identico all’originale.

Con un secondo motivo di impugnazione si denunciava poi la nullità della sentenza per errata dichiarazione dell’intervenuto raggiungimento dello scopo della notifica, in violazione dell’art 156, comma terzo, c.p.c.

Rilevava a tal proposito il contribuente che la semplice trasmissione della cartella in formato pdf aveva determinato un insanabile vizio di notifica, in quanto solo il formato p7m poteva garantire la genuinità del contenuto dell’atto esattoriale inviato al destinatario.

Tale vizio, pertanto, secondo il ricorrente, non avrebbe consentito di raggiungere il suo scopo, non essendo il contribuente venuto a conoscenza del debito preteso in riscossione e delle relative ragioni, proprio per il fatto che l’atto notificato non era idoneo ad attestare la pretesa fiscale vantata.

Secondo la Suprema Corte la prima censura era infondata.

Evidenziano i giudici di legittimità che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto.

E, nel caso di specie, non erano ravvisabili i dedotti vizi di omessa pronuncia, in quanto la sentenza impugnata, nell’escludere la fondatezza delle ragioni dell’appello, aveva fatto richiamo all’ordinanza della Cassazione n.6417/2019 ed ai principi di diritto in essa enunciati, anche con riguardo alla possibilità di notificare un atto a mezzo PEC e alla validità della notifica della cartella di pagamento effettuata con file avente estensione pdf alla stregua di quello avente formato p7m.

In tal modo, secondo la Corte, il giudice di merito aveva dato risposta adeguata alle contestazioni avanzate.

Anche il secondo motivo era del resto parimenti infondato.

Evidenzia infatti a tal proposito la Cassazione che la notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento, che era la modalità attuata nella specie dall’agente della riscossione, poteva avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che fosse duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”), nel qual caso il concessionario della riscossione provvede “a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta” (Cass. n. 30948 del 2019).

Ricordano infine i giudici di legittimità che “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale” e che, ai sensi dell’art. 22, comma 3 del CAD, come modificato dal D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta” (Cass. n. 30948 del 2019).

Infine, la Cassazione evidenzia comunque anche che la eventuale “irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass., Sez. U., n. 23620 del 2018; Cass 2021 nr 12517).

Giovambattista Palumbo