Novità su cartelle e pagamenti: ecco le FAQ dell’Agenzia delle Entrate

Il DL n. 146/2021 ha introdotto importanti novità in materia di riscossione, con la finalità dichiarata di concedere più tempo ai contribuenti per il pagamento delle somme debitorie. Nei giorni successivi alla pubblicazione del decreto sono sorti una serie di dubbi interpretativi che l’Agenzia delle Entrate ha prontamente provveduto a chiarire con una serie di FAQ. Di seguito le esaminiamo punto per punto.

Quali sono i termini previsti per il pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021?

Il termine viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti). Per le cartelle notificate dal 1° gennaio 2022 torna il termine ordinario di 60 giorni.

Quali sono i nuovi termini previsti per il pagamento delle rate in scadenza della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”?

Le rate non versate dai contribuenti nel 2020 potranno essere corrisposte, in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2021. Ovviamente assieme a quelle in scadenza nel 2021. Saranno garantiti i cinque giorni di tolleranza, previsti dall’art. 3, co. 14-bis del DL n. 119/2018.

Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” entro i nuovi termini introdotti dal DL n. 146/2021, quali bollettini devo usare?

Per effettuare il pagamento è consentito utilizzare i bollettini già in possesso, anche se i pagamenti verranno eseguiti secondo le nuove scadenze introdotte dal DL n. 146/2021.

Ho un piano di rateizzazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, prima del periodo emergenziale. Con quante rate non pagate si determina la decadenza?

Il DL n. 146/2021 ha esteso a 18 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dai piani di rateazione in essere all’8 marzo, in caso di mancato pagamento.

Ho un piano di rateizzazione concesso dopo l’8 marzo 2020. Con quante rate non pagate si determina la decadenza?

Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 non è concesso il maggior termine di decadenza. Infatti basterà il mancato pagamento di 10 rate per decadere dalla rateizzazione.

In chiusura, è importante ricordare che i debitori decaduti all’8 marzo 2020 hanno la possibilità di essere riammessi alla dilazione, senza dover pagare le rate insolute, se presentano domanda entro il 31 dicembre 2021.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/