Bonus e superbonus edili, domande e risposte

Tante sono le questioni che assillano contribuenti e professionisti in materia di agevolazioni in ambito edile, soprattutto alla luce del D.L. 157/2021, che ha introdotto ulteriori novità allo scopo di contrastare le frodi che si sono manifestate negli ultimi tempi. In questo articolo passiamo in rassegna le problematiche riguardo alle quali c’è maggiore incertezza, tentando di fornire una risposta rispetto a una normativa articolata e complessa.

È possibile cedere le rate residue degli interventi eseguiti nel 2019? È necessario il visto di conformità?

Non è possibile cedere crediti maturati antecedentemente al 2020. È possibile cedere esclusivamente le rate residue delle detrazioni previste per gli interventi sostenuti nel 2020 di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. I contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2020 e che nella dichiarazione dei redditi 2021 per l’anno 2020 hanno fruito della prima rata di detrazione spettante, possono optare per la cessione delle rimanenti rate dell’agevolazione non ancora fruite. A tal fine, dovranno tener conto dei contenuti del Decreto Antifrodi (DL 157/2021) che, in caso di conclusione dell’accordo successivamente al 12 novembre 2021, prevede l’attestazione di congruità delle spese da parte del tecnico abilitato nonché il visto di conformità da parte del professionista abilitato.

Sono detraibili le spese per l’apposizione del visto di conformità riguardanti gli interventi diversi dal superbonus 110%?

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità sono detraibili esclusivamente per gli interventi che riguardano le lavorazioni che beneficiano del superbonus del 110% (comma 15 dell’art. 119 del DL 34/2020). Per le altre detrazioni per interventi edilizi, nel caso in cui il visto di conformità sia rilasciato per poter optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” ai sensi dell’art. 121 comma 1-ter lett. a) del DL 34/2020, introdotto dal DL 157/2021 (c.d. decreto “Antifrodi”), le relative spese non possono essere detratte in quanto manca una norma analoga a quella prevista per il superbonus.

Trattandosi di un decreto legge, non si esclude che in sede di conversione del decreto antifrodi venga posto rimedio all’anomalia in oggetto.

Ai fini dell’asseverazione degli adempimenti per lo sconto in fattura o la cessione del credito, il tecnico deve essere in possesso di una polizza assicurativa avente un contenuto particolare?

Il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni previste dall’articolo 119, comma 13, D.L. 34/2020. Stando alle indicazioni contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 283847, al punto 2.1, è sufficiente che i tecnici abbiano stipulato una polizza di assicurazione di responsabilità professionale.

Quali controlli deve effettuare il professionista che appone il visto di conformità?

In linea di massima, il professionista che appone il visto effettua un controllo di tipo “formale”, acquisendo opportuna documentazione, al fine di verificare i presupposti per la fruizione dei benefici in ambito edile. Al professionista non compete sindacare sui contenuti dei documenti (per esempio importi dei lavori). L’attestazione di congruità dei prezzi viene infatti rilasciata dai tecnici, così come le asseverazioni richieste in molti casi dal legislatore (superbonus, ecobonus, sismabonus, eccetera).

I controlli da eseguire sono relativi a:

  • soggetti beneficiari;
  • tipologie di immobili oggetto degli interventi;
  • tipologie di intervento;
  • ammontare delle spese sostenute e modalità di pagamento;
  • presenza di asseverazioni e attestazioni ove richieste.

È possibile avvalersi delle check list elaborate dagli organi di rappresentanza dei dottori commercialisti ed esperti contabili. In materia di bonus facciate si segnala il documento del 3 dicembre a cura della Fondazione Nazionale Commercialisti.

È il caso di precisare che la prestazione deve essere altresì valutata nell’ottica nella normativa antiriciclaggio.

Come va fatta l’asseverazione della congruità dei costi? Esiste un fac simile?

Secondo la circolare 16/E/2021, paragrafo 1.2.2, il modello di asseverazione può essere predisposto in forma libera, salvo che non sia già previsto dalle norme un determinato modello di asseverazione. È indispensabile che vi sia consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, nonché della decadenza dai benefici in caso di provvedimenti per dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di esecuzione di lavori con detrazione del 50%, come deve essere regolato l’importo che residua dopo aver applicato lo sconto in fattura?

Secondo l’indicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nel documento di prassi 24/E/2021, pag. 41, il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale per le agevolazioni fiscali dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’articolo 25 del D.L. 78/ 2010.

La stessa logica va applicata in tutti i casi in cui residua una parte in seguito all’applicazione dello sconto in fattura (superbonus, recupero patrimonio edilizio, efficientamento energetico, adozione misure antisismiche, recupero e restauro facciate, colonnine ricarica autoveicoli elettrici).

L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN