Illecito amministrativo dipendente da reato: aspetti generali

Il Decreto Legislativo 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Di contro, non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

In particolare, l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L’ente, d’altro canto, non risponde se le persone hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il D.lgs. 231/2001 ha pertanto introdotto una forma di “responsabilità amministrativa” diretta delle imprese per i reati individuati dal Decreto stesso.

L’ente può tuttavia tutelarsi dimostrando di essersi dotato di un modello organizzativo e di gestione (MOG) idoneo, e che lo stesso sia efficacemente attuato. Nel modello devono essere individuati ed analizzati tutti i reati che potrebbero venire commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente e questa analisi è il frutto dell’attività di risk-assesment.

Il modello organizzativo e di gestione inoltre deve essere ufficialmente adottato con una delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

La normativa prevede l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza (OdV), a cui spetta il compito di vigilare sul corretto funzionamento del MOG. Anche in questo caso, la nomina dell’organo è rimessa ad una delibera consiliare. Tale organo, che può essere sia monocratico che collegiale, è incaricato di dare concreta attuazione al modello. Ha liberi poteri di ispezione e verifica e deve rendicontare nei propri verbali l’attività svolta. Compete sempre all’OdV il compito di proporre al Consiglio di Amministrazione revisioni e/o integrazioni al modello precedentemente adottato.

L’art. 6, comma 1, del D.lgs. 231/2001 prevede inoltre che l’ente non risponde se prova che:

  • le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione. Spetterà all’ente provare che gli atti posti in essere dall’autore sono stati commessi con l’esplicita intenzione di violare i modelli adottati dall’ente;
  • non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza. Questo elemento può essere provato ad esempio attraverso la corretta redazione e tenuta dei verbali sopra menzionati.

Venendo ora all’analisi delle sanzioni, il Decreto prevede che le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive sono invece:

a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per quanto concerne la disamina di tutte le fattispecie di reato rimandiamo agli articoli dal 24 al 25- sexiesdecies del Decreto Legislativo 231/2001 (e successive integrazioni).

Martina Bianchet – Centro Studi CGN