Revoca di Intermediario paghe per la ricezione telematica delle Comunicazioni 730/4

Per gli Intermediari c’è tempo solo fino al 15 gennaio per poter inviare all’Agenzia delle Entrate la revoca della ricezione delle Comunicazioni 730/4 dei Sostituti d’imposta con i quali si è interrotto il rapporto di amministrazione del personale.

È bene ricordare questo adempimento poiché, anche nel 2021, si sono verificati numerosi casi in cui gli Intermediari (Professionisti e altri soggetti che amministrano il personale dipendente) hanno ricevuto dall’Agenzia delle Entrate le Comunicazioni 730/4 di Sostituti d’imposta con i quali lo Studio aveva interrotto il rapporto professionale (ex clienti).

La causa dell’impropria ricezione delle Comunicazioni 730/4 fa seguito al mancato invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione di revoca dell’incarico prevista nell’ultima versione del Modello CSO (approvato con il Provvedimento 58168 del 12.03.2019).

L’effetto più evidente per l’Intermediario è quello di ricevere, nella propria “utenza telematica” dell’Agenzia delle Entrate, l’indesiderata attribuzione di Comunicazioni 730/4 che non potrà gestire, perché risulta essere ancora il soggetto destinatario delle Comunicazioni 730/4 negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate.

Il Decreto MEF 164 del 31.05.1999, all’articolo 16, modificato dal Decreto MEF 63 del 07.05.2007 al cui comma 1 della lettera a), stabilisce che i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni Modello 730-4, norme riprese e aggiornate nella Circ. 4/E del 12.03.2018. In tali norme è però anche previsto che si effettuino le modifiche, revoche e cessazioni, al variare delle condizioni rispetto a precedenti comunicazioni.

Ma c’è una domanda che ci poniamo. Perché l’Agenzia delle Entrate ha indicato nella norma che, se il nuovo Intermediario non ha comunicato la variazione, il precedente Intermediario “può” (e non “deve”) compilare tale quadro anche se si ritiene vivamente consigliabile farlo?

Il motivo è presto detto. L’Agenzia delle Entrate cerca di tutelare il progetto di totale automazione dei flussi delle Comunicazioni 730/4: non importa chi è l’Intermediario per la ricezione delle Comunicazioni 730/4, perché l’importante è che ad ogni Sostituto ne sia associato uno.

Se un Intermediario comunica la cessazione del rapporto di delega e il Sostituto d’imposta non invia la comunicazione di nomina di un nuovo Intermediario, l’Agenzia delle Entrate si trova senza Intermediario per quel Sostituto d’imposta. In questi casi è previsto che si ritorni ad una gestione “tradizionale” della Comunicazione 730/4 da parte del CAF (lettera, fax, e-mail, ecc.), come indicato al parag. 4.1 della Circ. 4/E del 2018, abbandonando nuovamente il sistema dei flussi telematici; tale gestione, però, non consente il monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Entrate degli scarti, dei dinieghi e di possibili doppi conguagli.

A questo punto ci poniamo un alcune domande.

Qual’é l’iter che deve seguire l’Intermediario che interrompe il suo rapporto con un Sostituto d’imposta per evitare di ricevere le Comunicazioni 730/4 anche successivamente alla cessazione del rapporto professionale?

Quali sono le modalità di cessazione dall’incarico per la ricezione delle Comunicazioni 730/4 con Modello CSO?

L’Agenzia delle Entrate, come detto in precedenza, ha introdotto recentemente una seconda pagina nel Modello CSO denominata:

SCHEDA PER LA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI DELEGA

con il sottotitolo:

Da utilizzare esclusivamente dal 15 settembre al 15 gennaio successivo nel caso di mancata presentazione della comunicazione sostitutiva da parte del sostituto”.

Attraverso questo adempimento l’Intermediario (Professionista e altro soggetto che amministra il personale dipendente), richiede all’Agenzia delle Entrate l’interruzione dell’inoltro delle Comunicazioni 730/4 alla sua utenza telematica per il Sostituto d’imposta con il quale ha interrotto il rapporto professionale.

Ricordiamo che colui che risulta negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate come Intermediario verso un Sostituto d’imposta non può ignorare, anche se spesso adotta questo comportamento, le Comunicazioni 730/4 che dovessero pervenire per effetto della mancata revoca del rapporto di delega alla ricezione di tali comunicazioni.

L’effettuazione di questa comunicazione consente di gestire i flussi dati in modo ottimale, senza generare disfunzioni e inutili attività supplementari nei soggetti coinvolti nell’Assistenza fiscale (Agenzia delle Entrate, CAF, Sostituti d’imposta e loro Intermediari, Professionisti).

Quali sono le azioni che avvengono a seguito di una revoca del “rapporto di delega” alla ricezione delle Comunicazioni 730/4?

La normativa (Circ. 4/E del 12.03.2019, paragrafo 2) prevede che l’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuta la “Comunicazione di cessione del rapporto di delega” e accertata la regolarità della richiesta pervenuta, contatta il Sostituto d’imposta attraverso un messaggio all’indirizzo di posta elettronica certificata rilevabile da INIPEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata del MISE).

Nella comunicazione il Sostituto d’imposta viene invitato a presentare direttamente, o tramite altro soggetto, una nuova comunicazione al fine di nominare un nuovo Intermediario per la ricezione delle Comunicazioni 730/4. Tale adempimento può essere eseguito durante l’intero anno, ad eccezione di un periodo specificato annualmente nel “cronogramma dell’Assistenza fiscale” pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.

Ivo Poles – Centro Studi CGN