Bonus facciate: ecco cosa si rischia in caso di lavori non effettuati

La possibilità di pagare le spese agevolate con il bonus facciate al 90%, qualora i pagamenti siano avvenuti entro il 31 dicembre 2021, ha spinto molti contribuenti a effettuare i bonifici frettolosamente, senza alcuna certezza di realizzabilità degli interventi. Ma cosa si rischia in caso di mancato completamento dei lavori? Chi è responsabile? Il contribuente detentore dell’immobile o l’impresa che ha applicato lo sconto in fattura o avallato la cessione del credito bonus facciate in misura pari alla detrazione spettante?

Come noto, il bonus facciate consiste in una detrazione d’imposta sulle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Nello specifico, gli interventi che danno diritto al bonus sono quelli sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Il beneficio ammonta al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, mentre scenderà al 60% per tutte quelle che si sosterranno a partire dal 2022.

La novità dell’abbassamento al 60%, introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, ha destabilizzato il settore creando una rincorsa finalizzata ad ottenere il massimo del beneficio entro la scadenza del 31 dicembre 2021. Così, un rilevante numero di contribuenti si è affrettato a pagare la fattura anticipata del fornitore, per intero o soltanto per il 10% nel caso di sconto in fattura, entro la mezzanotte della nottata di San Silvestro. In tal modo si sono assicurati di “congelare” il diritto alla detrazione del 90% secondo il principio di cassa, anche se i lavori non erano neppure iniziati. Per loro ora basterà terminare i lavori entro i primi mesi del 2022, in modo da evitare di perdere il treno del 16 marzo, ultima data per poter comunicare l’opzione relativa al 2021 all’Agenzia delle Entrate (con relativo visto di conformità sulle spese).

Che cosa rischiano i contribuenti se non riescono a rispettare il termine del 16 marzo 2022?

Soprattutto nell’ipotesi di sconto in fattura, chi salta la scadenza del 16 marzo potrà poi cedere soltanto i 9/10 dell’ammontare del bonus facciate, in quanto 1/10 (prima rata) dovrà essere recuperato necessariamente dal beneficiario in dichiarazione dei redditi.

E in caso di mancata effettuazione degli interventi, cosa si rischia?

In tal caso le conseguenze potrebbero essere poco piacevoli. La mancata effettuazione dei lavori determinerebbe in capo al committente il recupero della detrazione indebitamente fruita da parte dell’Agenzia delle Entrate, maggiorato di interessi e sanzioni. Con un potenziale rischio di responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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