Legge di bilancio, imprese individuali e lavoratori autonomi fuori dall’IRAP

A partire dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle imprese individuali nonché esercenti arti e professioni di cui all’art. 3, comma1, lett. b) e c) del D.Lgs. 446/1997. L’esclusione è stata disposta dalla legge di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 8, della L. n. 234 del 30 dicembre 2021), ponendo fine ai dubbi amletici che assillavano contribuenti e consulenti in sede di elaborazione del modello dichiarativo rispetto alla sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto impositivo del tributo in capo ai soggetti indicati.

La novella legislativa non esplicherà alcun effetto per quanto riguarda i seguenti soggetti già esclusi dall’ambito applicativo dell’IRAP:

  • Soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014;
  • Contribuenti in regime di vantaggio, cd minimi ex DL 98/2011;
  • Imprese individuali e lavoratori autonomi privi del requisito dell’autonoma organizzazione.

Imprese e lavoratori autonomi obbligati al versamento dell’IRAP per via della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione dovranno attenersi ai seguenti ultimi adempimenti:

  • presentazione della dichiarazione IRAP 2022 a valere per l’anno d’imposta 2021;
  • versamento del saldo IRAP alle scadenze prestabilite.

L’esclusione soggettiva dall’IRAP comporta che tali soggetti non dovranno più versare gli acconti IRAP per l’anno 2022.

Da un punto di vista soggettivo, in applicazione dell’art. 3, comma 1, l’IRAP continuerà a essere applicata ai seguenti soggetti:

a) le società e gli enti commerciali di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;

b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del TUIR;

c) le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del TUIR.

Rientrano tra i soggetti passivi del tributo anche i soggetti indicati alle seguenti lettere dell’art. 3:

e) gli enti privati non commerciali di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR nonché le stabili organizzazioni, basi fisse o uffici di cui alla lettera d) dello stesso comma di soggetti non residenti;

e-bis)  le Amministrazioni pubbliche.

Nonostante l’esclusione soggettiva operata dalla legge di bilancio per il 2022 in commento, che semplifica di molto il quadro normativo, si registrano ancora situazioni contraddittorie ed effetti distorsivi che verranno definitivamente superati dall’attuazione della legge di riforma fiscale che disporrà l’eliminazione dell’IRAP. Si pensi, per esempio, ai soggetti costituiti in forma di società di persone e/o studi professionali associati, anche senza dipendenti, con scarsi mezzi organizzativi, che saranno comunque tenuti al pagamento del tributo. Altro effetto distorsivo che potrebbe prodursi nell’ipotesi dell’allungamento dei termini del definitivo abbandono dell’IRAP è rappresentato dal disincentivo ad aggregarsi, in quanto lo svolgimento dell’attività di impresa in forma collettiva o di lavoro autonomo in forma associata comporta l’assoggettamento all’IRAP.

Per quanto riguarda i contenziosi in corso concernenti la sussistenza dell’autonoma organizzazione in capo a imprese individuali e lavoratori autonomi, si è del parere che l’esclusione soggettiva operata dalla normativa in esame non riveste alcuna valenza interpretativa. Ciò non esclude la possibilità che la norma introdotta possa essere un ulteriore elemento da sottoporre al giudizio di merito in corso presso le Commissioni Tributarie.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN