5 per mille 2022, RUNTS e ONLUS: in vigore le vecchie regole

Il contributo del 5 per mille in favore delle ONLUS per l’esercizio finanziario 2022 avverrà secondo le precedenti modalità, tenendo conto degli enti già iscritti presso l’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate. È quanto prevede l’art. 9 comma 6 del DL 30 dicembre 2021 n. 228 (c.d. decreto “Milleproroghe”), in corso di conversione. In pratica, le ONLUS iscritte alla data del 22 novembre 2021 all’Anagrafe continuano a essere destinatarie fino al 31 dicembre 2022 della quota del 5 per mille dell’IRPEF con le precedenti modalità stabilite dal DPCM 23 luglio 2020 per gli enti di volontariato.

Lo slittamento di un anno è legato al processo di trasmigrazione correlato all’entrata a pieno regime del RUNTS, la cui operatività è stata fissata al 23 novembre 2021 dal DM 26 ottobre 2021 n. 561. La questione si articola nei seguenti passaggi:

  • Con il D.Lgs. n. 111/2017 e il DPCM del 23 luglio 2020 si prevedeva che dall’anno successivo a quello di operatività del RUNTS, gli enti iscritti potessero ricevere i contributi del 5 per mille.
  • Ai fini del 5 per mille, la categoria degli “enti iscritti al RUNTS” sostituisce la precedente voce “enti del volontariato” che comprendeva ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nel settore ONLUS.
  • La questione sorge per via del fatto che per le ONLUS l’accesso al RUNTS, diversamente dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, non avviene attraverso una procedura di trasmigrazione automatica ma è sottoposto ad un autonomo procedimento che richiede un’apposta istanza da parte delle ONLUS da presentare al RUNTS una volta pubblicato l’elenco alla data del 22 novembre 2021.

Con il Decreto Milleproroghe si cerca di superare l’inevitabile incertezza che il processo di trasmigrazione non automatico potrebbe comportare, disponendo all’art. 9 comma 6 del decreto-legge 228/2021 quanto segue: “Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del RUNTS, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte all’anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille, per gli enti del volontariato”.

Lo stesso decreto Milleproroghe continua con una disposizione che avrà la finalità di sopperire a eventuali lacune che si determineranno nei passaggi tra i vari registri prevedendo che “le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell’esercizio 2021, possono accreditarsi al cinque per mille nell’esercizio 2022, entro il 31 ottobre 2022″.

Con queste disposizioni nessuno resterà fuori da parte dei potenziali beneficiari del 5 per mille che, per via del processo di popolamento del RUNTS, rischiavano di non poter accedere a una importante fonte di finanziamento.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN