Addio oneri di riscossione sulle cartelle di pagamento

Non hai pagato un’imposta, una tassa, una multa amministrativa o una multa inerente il codice della strada? Allora è verosimile che, prima o poi, ti arrivi una cartella di pagamento (cosiddetta cartella esattoriale) con l’importo da pagare, le sanzioni dovute e gli interessi maturati oltre gli oneri di riscossione dovuti. Ma le cose stanno per cambiare, e questa volta a favore del contribuente/debitore!

Con il provvedimento n. 14113 del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2022, infatti, è stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento per i carichi affidati all’Agente della riscossione a partire dal 1° gennaio 2022. Quali sono le novità?

L’adozione del nuovo modello di cartella di pagamento nasce con l’obiettivo di adeguare il contenuto informativo in vista della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione.

Per effetto della nuova disciplina prevista dalla cosiddetta Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 15, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021), la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione viene posta a carico del bilancio dello Stato. In buona sostanza, attraverso l’istituzione di appositi stanziamenti e risorse i costi e gli oneri di riscossione non graveranno più sui contribuenti ma sarà lo Stato a farsene carico.

Gli oneri di riscossione (o “aggi” nelle cartelle di pagamento emesse fino al 2016) altro non sono che la remunerazione che l’Agente della riscossione percepiva come compenso per l’attività di recupero dei crediti svolta per conto degli enti creditori.

Con la novità prevista dalla legge di bilancio 2002, la conseguenza è che sulle cartelle di pagamento, di fatto, viene abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura fissa del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento e del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge.

Inoltre, per le ipotesi di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non è più dovuta dal debitore la quota pari all’uno per cento delle somme iscritte a ruolo.

Cosa resta allora a carico del debitore?

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate chiarisce anche questo particolare non di poco conto. Gli oneri e le spese che rimangono a carico del contribuente/debitore sono: la quota a titolo di spese esecutive per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute nonché la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli ulteriori atti di riscossione.

Da quando prende il via il nuovo modello?

Il nuovo modello verrà utilizzato per le cartelle di pagamento relative ai carichi (ruoli) affidati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di notifica (che potrà avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2021), viene utilizzato il modello di cartella di pagamento approvato con provvedimento protocollo n. 134363 del 14 luglio 2017.

Ricordiamo, per i non addetti ai lavori, che un “ruolo”, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 602/73, è l’elenco dei debitori e degli importi da essi dovuti, formato dall’ente impositore (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Regioni, Province, Comuni, etc) ai fini della riscossione.

Pertanto, “iscrivere a ruolo” significa inserire nell’elenco, il nominativo e la somma dovuta dal contribuente debitore affinché l’agente per la riscossione, ricevuto l’elenco dall’ente impositore, possa procedere al recupero delle somme mediante l’invio della cartella di pagamento.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com