Sostegni ter, contributi a fondo perduto per commercio al dettaglio

Nuovi fondi per sostenere le attività particolarmente penalizzate dall’ondata pandemica invernale. È quanto prevede il decreto Sostegni-ter di cui al DL n. 4 del 27 gennaio 2022, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

Per quanto concerne le attività di commercio al dettaglio, l’art. 2 prevede specifiche misure di sostegno finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

  • 47.19 (commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati);
  • 47.30 (commercio al dettaglio di carburante per autotrazione);
  • 47.43 (commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati);
  • 47.5 (commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati);
  • 47.6 (commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati),
  • 47.71 (commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati);
  • 47.72 (commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati);
  • 47.75 (commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale);
  • 47.76 (commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati),
  • 47.77 (commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria);
  • 47.78 (commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati);
  • 47.79 (commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato);
  • 47.82 (commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie);
  • 47.89 (commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria);
  • 47.99 (altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati).

Alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:

  1. avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività di cui sopra;
  2. non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  3. non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
  4. non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I presupposti per ottenere il nuovo contributo a fondo perduto sono costituiti dai seguenti elementi:

  • ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
  • riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Sussistendo requisiti e condizioni di accesso, le imprese avranno diritto a un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:

  1. sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
  2. cinquanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
  3. quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.

Per ottenere tale contributo le imprese interessate dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico, secondo modalità e termini che saranno definiti con successivo provvedimento del medesimo Ministero, anche ai fini del rispetto delle risorse disponibili.

Trattandosi di risorse limitate (euro 200 milioni), in caso richieste superiori rispetto a quanto stanziato, il Ministero procederà a ridurre il contributo in modo proporzionale in ragione delle risorse disponibili.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN