Bonus edili, contrasto alle frodi: cessioni limitate, non parziali e rispetto CCNL

Al nuovo decreto per il contrasto alle frodi si attribuisce l’obiettivo di arginare la compravendita di crediti inesistenti senza bloccare un settore, quello edile, che fino ad oggi ha svolto un ruolo decisivo per la ripresa dell’economia. A tal fine, il nuovo decreto correttivo (D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022) alle norme antifrodi prevede importanti modifiche all’art. 121, comma 1, D.L. 34/2020 consentendo, dopo l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito ad opera dei contribuenti, di fruire di due ulteriori cessioni, ma solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari qualificati.

Il testo aggiornato dell’art. 121, comma 1, della L. n. 34/2020, in seguito al decreto correttivo è sotto riportato.

ANTE D.L. n. 4 DEL 27 GENNAIO 2022

I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

POST D. L. n. 4 DEL 27 GENNAIO 2022

I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

DECRETO CORRETTIVO D. L. n. 13 DEL 25 FEBBRAIO 2022

I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri  soggetti, compresi  gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Dopo la realizzazione dell’intervento e la maturazione della detrazione, la prima cessione è libera, avvalendosi dello sconto in fattura oppure di una cessione diretta del credito a qualsiasi soggetto. Le altre due cessioni, a valle del primo trasferimento, potranno avvenire solo in ambiente controllato, in favore di banche e intermediari iscritti all’elenco dell’articolo 106 Tub, di società appartenenti a gruppi bancari o di assicurazioni.

Il successivo comma 2 dell’art.1 del decreto in commento prevede un esplicito divieto di cessioni parziali in relazione ai crediti oggetto di tale mercato secondario.

Nello specifico la prefata norma dispone che: “I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), (dell’art. 121 del DL 34/2020 ndr) non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7.  A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al periodo precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.”

Dunque, la norma vieta nettamente la suddivisione del credito maturato allo scopo di eseguire delle cessioni parziali e a tal fine prevede che a ciascun credito sia attribuito un numero univoco che possa identificarlo in maniera unitaria sul suddetto mercato ai fini delle cessioni.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

È bene evidenziare che la nuova disposizione è destinata ad entrare in vigore, in base all’attuale testo del comma 2, per le comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

L’ultima novità riguarda l’indicazione nel contratto e nelle fatture del contratto collettivo dell’edilizia applicato dal datore di lavoro. Tale informazione condiziona le agevolazioni fiscali e vale per la cessione e lo sconto in fattura di tutti i crediti d’imposta legati ai bonus casa, oltre che per i bonus mobili e giardini. L’obbligo scatterà per gli interventi avviati 90 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto legge e per interventi di importo complessivo superiore a 70mila euro.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN