Bonus edilizi: ecco i nuovi codici tributo per la cessione del credito e lo sconto in fattura

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 12 del 14 marzo 2022, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo alle detrazioni cedute e agli sconti concessi sui bonus edilizi con comunicazioni inviate dopo il 17 febbraio 2022.

Come noto, il DL n. 34/2020 (decreto rilancio) ha introdotto la possibilità per coloro che sostengono spese per recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, riduzione del rischio simico, recupero facciate, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per lo sconto in fattura, ossia per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso;
  • per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti.

Il DL n. 13/2022 (decreto frodi) è intervenuto, dal mese di febbraio in poi, limitando le cessioni plurime. Dopo la prima opzione di cessione del credito d’imposta, sia per il superbonus 110% che per i bonus edilizi minori, sono consentiti altri due trasferimenti solo in favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Tenuto conto che la recente modifica normativa ha differenziato la disciplina applicabile in caso di prima opzione per la cessione del credito rispetto allo sconto in fattura, per distinguere le due fattispecie nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione del credito tramite modello F24, la Risoluzione n. 12 del 14 marzo 2022 ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “7701” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7702” denominato “CESSIONE CREDITO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7703” denominato “CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7704” denominato “CESSIONE CREDITO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7705” denominato “CESSIONE CREDITO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7706” denominato “CESSIONE CREDITO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7707” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7711” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7712” denominato “SCONTO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7713” denominato “SCONTO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7714” denominato “SCONTO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7715” denominato “SCONTO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7716” denominato “SCONTO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7717” denominato “SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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