Lavori edili: comunicazione degli amministratori entro il 16 marzo

La comunicazione dei lavori condominiali è uno degli adempimenti che ricade in capo agli amministratori di condominio, e che consente all’Agenzia delle Entrate di predisporre il modello 730 precompilato 2022 aprendo, di fatto, la lunga stagione delle dichiarazioni fiscali. Si tratta di un adempimento che scade il prossimo 16 marzo, salvo proroghe di cui al momento non si hanno notizie.

Rispetto all’adempimento in commento, gli amministratori di condominio devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi alle spese sostenute, nell’anno precedente, dal condominio con riferimento:

  • agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • agli interventi antisismici;
  • agli interventi di sistemazione a verde;
  • al recupero delle facciate;
  • all’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli eseguiti sulle parti comuni;
  • agli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Nel modello si devono riportare le quote di spesa imputate ai singoli condomini nonché l’eventuale destinazione del credito, se ceduto a terzi o riconosciuto quale sconto sul corrispettivo.

È stato precisato che devono essere trasmessi anche i dati degli interventi che hanno usufruito della detrazione e per i quali il condominio non ha effettuato pagamenti nell’anno di riferimento per effetto della cessione del credito da parte di tutti i condomini ai fornitori o della fruizione del contributo mediante sconto ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.

Tra le novità si segnala il nuovo il codice “28” per la comunicazione dei dati relativi agli interventi di “eliminazione delle barriere architettoniche” che possono beneficiare del superbonus del110% in qualità di interventi “trainati”, con relativa opzione per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto.

La compilazione del campo “Credito ceduto o contributo mediante sconto” prevede un nuovo codice per individuare il caso in cui il contribuente, in relazione a un singolo intervento, abbia optato in parte per il contributo mediante sconto in fattura e in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori. In seguito alle modifiche apportate al modello di comunicazione, con l’ampliamento di tale campo, sarà possibile indicare i seguenti casi:

  • credito non ceduto / non corrisposto tramite sconto in fattura;
  • credito ceduto a soggetti diversi dai fornitori;
  • sconto in fattura o credito ceduto ai fornitori;
  • in parte come sconto in fattura/cessione del credito d’imposta ai fornitori;
  • in parte come cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori.

Restano confermati gli altri campi in caso di “Credito non cedibile o sconto non applicabile” oppure “Credito non ceduto o non corrisposto come contributo mediante sconto”.

L’Agenzia, nelle FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale, ha avuto modo di precisare quanto segue:

  • Non sono previste soglie minime per la trasmissione del dato né è prevista la possibilità per il singolo condòmino di esercitare opposizione all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata.
  • In caso di rimborso totale, posto che le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione sono state interamente restituite dall’Ente pubblico, non è possibile per i condòmini usufruire della detrazione IRPEF. L’amministratore non dovrà inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione relativa a tali spese per lavori effettuati sulle parti comuni né rilasciare ai condòmini la relativa certificazione.
  • In caso di rimborso parziale delle spese sostenute per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali, l’amministratore dovrà inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione indicando esclusivamente le spese effettivamente rimaste a carico del condominio, con le relative quote attribuite ai condòmini. Allo stesso modo andrà compilata la certificazione da rilasciare ai condòmini.
  • In caso di condominio minimo si deve tener presente quanto segue:
  1. nel caso in cui il condominio con condòmini fino a otto abbia nominato un amministratore, quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi agli interventi di effettuati sulle parti comuni condominiali;
  2. se, invece, i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, ad eccezione del caso in cui uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia effettuato la cessione del credito. In quest’ultimo caso, il condomino incaricato dovrà comunicare tutti i dati relativi alle spese riguardanti il condominio minimo, compilando anche le sezioni relative al credito ceduto.

La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. A tal fine gli amministratori possono avvalersi anche degli intermediari abilitati, di cui all’art. 3 del DPR 322/1998.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN