Tassa annuale libri sociali in scadenza il 16 marzo

Entro il 16 marzo le società di capitali e gli altri enti assimilati devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfetaria, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

La tassa annuale sui libri sociali è disciplinata dal DPR del 26/10/1972, n. 641 e presenta le seguenti caratteristiche illustrate, tra le altre fonti secondarie, dalla circolare ministeriale del 3/5/1996, n. 108:

  • è unica e sostituisce tutte le tasse di concessione governativa che altrimenti sarebbero dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell’anno di riferimento;
  • è valida anche per libri e registri sociali istituiti prima della scadenza del 16 marzo;
  • è dovuta in misura fissa, quindi a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine;
  • il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal “capitale o fondo di dotazione” della società al 1° gennaio dell’anno di riferimento;
  • è deducibile nell’anno in cui viene pagata ai fini IRES e IRAP;
  • è versata utilizzando il modello F24 con modalità telematica.

Dal punto di vista dei soggetti obbligati, il quadro di sintesi è il seguente:

La tassa annuale “copre” la vidimazione dei seguenti libri sociali:

L’importo dovuto viene determinato in via forfettaria indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l’anno secondo i seguenti parametri:

  • Capitale sociale/ Fondo di dotazione al 01.2022 fino a € 516. 456,90, la tassa dovuta è pari a € 309,87;
  • Capitale sociale/Fondo di dotazione al 01.2022 oltre € 516. 456,90, la tassa dovuta è pari a € 516,46.

In caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, la società, dopo aver provveduto al versamento per l’anno di riferimento, non è tenuta ad effettuare un ulteriore versamento in quanto, a seguito del trasferimento, non è necessario effettuare una nuova vidimazione dei libri.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, codice tributo 7085, anno di riferimento 2022. È possibile compensare l’importo con eventuali crediti disponibili.

Per le società costituite dopo il primo gennaio 2022, il versamento della tassa annuale deve essere effettuato con bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all’Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN