Bonus acqua potabile: fruibilità del credito e codice tributo

Scende la percentuale del credito d’imposta fruibile per le spese effettuate per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio o di mineralizzazione dell’acqua. Infatti, i 5 milioni di euro stanziati per il finanziamento del bonus si sono rivelati insufficienti.

Come noto, allo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, l’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 78, ha previsto un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Per beneficiare dell’agevolazione sulle spese sostenute nel 2021, i soggetti che possedevano i requisiti previsti dalla norma, dal 1° febbraio 2022 al 28 febbraio 2022, dovevano effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate con l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nel 2021 e attendere il riconoscimento del credito.

E così, sulla base delle comunicazioni ricevute, l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 2022/102326 del 31 marzo scorso ha reso noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 30,3745 per cento dell’importo del credito richiesto.

L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti sulla base delle comunicazioni presentate dai soggetti interessati, dal 1° febbraio 2022 al 28 febbraio 2022 (riguardanti le spese sostenute nel 2021) è risultato pari a 16.461.141 euro a fronte dei 5 milioni disponibili, che costituiscono il limite di spesa previsto per il 2021.

I limiti di spesa previsti dal comma 1088 del citato articolo 1 della legge n. 78 del 30 dicembre 2020 sono i seguenti: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,5 milioni di euro per l’anno 2023.

La percentuale del credito d’imposta fruibile è stata ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.

Modalità di utilizzo del credito

Secondo quanto disposto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 153000 del 16 giugno 2021, il credito d’imposta può essere utilizzato nei modi seguenti:

  • le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo ovvero in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • i soggetti beneficiari diversi dai precedenti possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

Il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello di pagamento F24, è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 17/E del 1° aprile 2022.

Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite modello F24, il codice tributo da utilizzare è “6975” denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

Il codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere alla restituzione dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo spettante, il relativo modello F24 viene scartato.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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