Decreto Ucraina: nuovo credito d’imposta per le imprese del turismo

È in arrivo un nuovo credito d’imposta per le imprese turistico-ricettive. A prevederlo è l’art. 22 del DL n. 21/2022 (Decreto Ucraina), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022.

L’ammontare del credito riconosciuto è pari al 50% dell’importo versato da tali imprese a titolo di seconda rata IMU per l’anno 2021.

Sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del DL n. 21/2022, il credito d’imposta spetta alle imprese turistico-ricettive (comprese quelle che esercitano attività agrituristica), a quelle che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, alle imprese del comparto fieristico e congressuale, ai complessi termali e ai parchi tematici (inclusi i parchi acquatici e faunistici).

Dal punto di vista oggettivo, è necessario che gli immobili per i quali è stato pagato il saldo IMU 2021 siano rientranti nella categoria catastale D/2, che in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva, che i proprietari siano anche gestori dell’attività e che abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (raggiungimento del plafond annuale di 250.000 euro previsto per i crediti di imposta agevolativi) e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (soglia massima per le compensazioni orizzontali effettuabili in ciascun anno solare). Tuttavia i contribuenti sono tenuti a produrre un’autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto dei limiti previsti dalla norma.

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/