Superbonus: per fotovoltaico e sistemi di accumulo serve il contratto con il GSE

La scadenza per la cessione delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 per gli interventi rientranti nell’agevolazione che tutti conosciamo come Superbonus 110% si avvicina. Molti sono gli adempimenti che ditte, professionisti, intermediari finanziari e contribuenti devono rispettare per poter sfruttare la potenzialità della norma. Tra i tanti, ci focalizzeremo di seguito su un adempimento che coinvolge un’ulteriore ente, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE Spa.

Che cos’è il GSE?

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE Spa è una società pubblica, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. È nata con l’obiettivo primario di promuove lo sviluppo sostenibile nel nostro Paese, attraverso l’incentivazione della produzione energetica da fonti rinnovabili, tramite azioni informative volte a diffondere la cultura dell’energia compatibile con l’ambiente.

Quando entra in gioco il GSE?

Una volta terminati gli interventi di installazione o sostituzione dell’impianto fotovoltaico e il sistema di accumulo, il contribuente deve ottenere il Codice Censimp, rilasciato dal sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione (GAUDÌ), l’unico portale a livello nazionale a identificare in modo univoco gli impianti di produzione di energia elettrica.

Ottenuto questo codice, il contribuente dovrà obbligatoriamente predisporre l’istanza nei confronti del GSE, la quale permetterà al contribuente, previa accettazione, di sottoscrivere il contratto con la società per il ritiro dedicato dell’energia immessa in rete dagli impianti.

Superbonus e GSE: qual è la reale correlazione?

Se il contribuente ha deciso di approfittare del Superbonus per migliorare la situazione energetica del proprio immobile, tramite l’installazione dell’impianto fotovoltaico e il sistema di accumulo, potrebbe ritrovarsi nel turbinio burocratico della cessione del credito, ad esempio a una banca, oppure della ditta stessa che ha seguito i lavori.

Tale processo prevede che il contribuente si rivolga a un CAF o un Professionista abilitato all’apposizione del visto di conformità per la trasmissione delle Comunicazioni all’Agenzia delle entrate.

Il visto di conformità, che ricordiamo non è un “documento” o un “timbro”, ma un vero e proprio processo normativo, prevede che il CAF o il Professionista acquisiscano una serie di documenti e riportino nella Comunicazione i dati presenti.

Nel caso in cui il contribuente debba trasmettere le singole Comunicazioni per gli interventi trainati di installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, dovrà consegnare al CAF anche copia del contratto stipulato con il GSE. Ma cosa accade se questo contratto tarda ad arrivare?

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Durante l’appuntamento con Telefisco del 24 giugno 2021, l’Agenzia delle entrate si è espressa per la prima volta sul tema “contratto con il GSE” rispondendo alla domanda n. 8, che recitava: «In relazione all’agevolazione prevista per l’installazione degli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo, l’articolo 119, comma 7 prevede che “La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse)”. Stante la formulazione della norma si chiede se sia possibile per il contribuente beneficiare dell’agevolazione in esame anche se non sia stato ancora perfezionato il contratto col Gestore dei servizi energetici

L’Agenzia delle entrate ha risposto che: «L’articolo 119, comma 5, Dl 34 del 2020 riconosce al contribuente la detrazione per le spese di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. Il comma 6 del suddetto articolo 119 prevede inoltre la medesima agevolazione per le spese riguardanti l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5.

Ai sensi del successivo comma 7, tuttavia, la detrazione di cui ai commi 5 e 6 spetta al contribuente, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma, a condizione che sia ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse), con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. Al riguardo, si fa presente che a seguito dell’istanza presentata dal contribuente il Gse effettua un’istruttoria in merito ai profili di propria competenza al fine di verificare se l’impianto di produzione può essere ammesso al servizio di ritiro dedicato per la remunerazione dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo. Al termine della predetta istruttoria, il Gse comunica al contribuente l’accettazione dell’istanza, a mezzo e-mail, propedeutica alla successiva attivazione della convenzione. A seguito dell’invio dell’accettazione dell’istanza, il contribuente è tenuto a sottoscrivere e inviare una copia della convenzione al Gse il quale provvederà a perfezionare il contratto. In considerazione dell’iter procedimentale sopra descritto, si ritiene che sia possibile fruire del Superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, che il contribuente sia in possesso della comunicazione di accettazione dell’istanza del Gse.»

In breve, quindi, per poter trasmettere le Comunicazioni di cessione del credito/sconto in fattura per gli interventi di installazione dell’impianto fotovoltaico e sistema di accumulo, il contribuente deve consegnare obbligatoriamente al CAF copia del regolare contratto stipulato con il GSE o, in assenza, l’istanza presentata con accettazione della medesima. L’Amministrazione finanziaria non ha quindi ritenuto sufficiente l’impegno alla sottoscrizione del contratto firmato dal contribuente stesso, confermandolo anche nella Risposta ad interpello n.57 del 31 gennaio 2022.

Problema e soluzioni

Il problema si pone ora per quei soggetti che hanno effettuato i lavori terminandoli entro il 31 dicembre 2021 e che dovranno obbligatoriamente procedere con la trasmissione delle Comunicazioni entro il 29 aprile 2022. Quali sono le soluzioni, se entro quella data non fossero in possesso almeno dell’accettazione dell’istanza, dal momento che le tempistiche per ottenerla sono estremamente lunghe?

Qualora il contribuente avesse effettuato i lavori saldando le fatture con bonifico dedicato, con l’idea quindi di cedere il credito ad un terzo (ad esempio, una banca), potrebbe optare per l’inserimento delle spese sostenute nella propria dichiarazione dei redditi, Modello 730/2022 o Modello Redditi PF 2022, andando poi a cedere le sole rate residue, in quanto si presume che entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente riesca ad ottenere il contratto con il Gestore dei servizi energetici.

Discorso diverso per coloro i quali hanno invece optato per lo sconto in fattura. In caso di spese “non sostenute” direttamente mezzo bonifico, non si potranno inserire tali oneri in dichiarazione. Quindi che fare?

Al momento l’Agenzia delle entrate non si è espressa a riguardo, quindi invitiamo tutti i contribuenti che si trovano in questa situazione a fare interpello, per poter avere risposta certa dall’organo che poi sarà preposto al controllo delle Comunicazioni trasmesse.

Alessandra Bortolin – Centro Studi CGN