Bonus ristorazione collettiva al via

Dal 6 giugno al 20 giugno 2022 sarà possibile presentare le istanze per accedere al contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva di cui all’art. 43-bis del DL 73/2021. Modalità e termini di presentazione delle istanze per l’accesso all’agevolazione sono contenuti nel provvedimento n. 151077 del 3 maggio a cura dell’Agenzia delle Entrate, che ha approvato, altresì, il relativo modello e le specifiche tecniche.

Il beneficio in esame spetta ai seguenti soggetti nel rispetto delle condizioni che riassuntivamente si riportano.

Si tratta delle imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita (es. scuole, uffici, ospedali), la cui attività prevalente o secondaria alla data del 31 dicembre 2020, riportata nel modello AA7 o AA9 dell’Agenzia delle entrate, è individuata dai codici Ateco 2007:

  • 29.10 “Mense”
  • 29.20 “Catering continuativo su base contrattuale.

Le imprese identificate con tale codice Ateco:

  • devono aver subito una riduzione di almeno il 15% nell’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2020 rispetto all’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019;
  • i ricavi 2019 devono essere rappresentati per almeno il 50% dai corrispettivi derivanti dai contratti di ristorazione collettiva sopra indicati.

La determinazione dell’ammontare dei ricavi segue le regole di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.

Alla data di presentazione dell’istanza, l’impresa richiedente deve risultare:

  • con sede legale o operativa ubicata sul territorio italiano;
  • regolarmente iscritta e attiva nel Registro delle imprese tenuto presso la CCIAA;
  • non essere impresa già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e piccole imprese che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica:

  • direttamente
  • o tramite intermediari abilitati

mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web, disponibile nell’area riservata del  portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Alla presentazione dell’istanza segue una ricevuta rilasciata dal portale che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Posto che le somme stanziate ammontano a 100 milioni di euro, al momento della presentazione dell’istanza non sarà possibile conoscere l’importo del contributo spettante. Dopo la scadenza del termine di presentazione, si procederà a determinare l’importo spettante in ragione del numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2019, come risultanti dall’ultima dichiarazione retributiva e contributiva del beneficiario alla data del 31 dicembre 2019. In pratica si seguiranno i seguenti criteri:

  • una somma fissa e uguale per tutti i beneficiari fino all’importo di 10.000 euro ciascuno;
  • eventuali risorse residue verranno ripartite tra tutti i beneficiari in base al rapporto tra il numero dei lavoratori dipendenti di ciascuno e il numero complessivo dei lavoratori dipendenti di tutti i beneficiari che hanno validamente presentato istanza.

Il contributo sarà erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente. Per importi superiori a 150.000 euro, l’emissione del mandato di pagamento avverrà successivamente alla presentazione di apposita dichiarazione antimafia.

Non poteva mancare nel modello di istanza la dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente a oggetto il possesso dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di Stato. Ai fini della verifica del rispetto del massimale di aiuti attualmente previsto per tale Sezione dalla Comunicazione della Commissione europea del 18 novembre 2021 C(2021)8442, a seconda dell’attività esercitata dal richiedente (290.000 euro per il settore dell’agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per gli altri settori), occorre tenere conto di tutte le misure di aiuto ascrivibili alla Sezione 3.1 del Temporary Framework, ottenute dal richiedente e dall’eventuale impresa unica di cui fa parte, alla data di presentazione dell’istanza con esclusione del contributo che si sta richiedendo.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN