Dichiarazioni precompilate: controlli formali solo sui dati modificati

Tra le novità del modello 730/2022 si segnala la modifica in materia di controlli formali (ex art. 36 ter DPR 600/1973) delle dichiarazioni precompilate. Di fatto, se nella dichiarazione dei redditi non risultano modifiche da parte del contribuente ai dati forniti da soggetti terzi, allora non si effettua il controllo formale su tali voci. Chiariamo meglio qual è l’impatto operativo di questa novità.

Si tratta di una novità introdotta dal DL Fisco-Lavoro (art. 5-ter, DL n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021), che ha modificato l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2014 nella parte riguardante il controllo formale delle dichiarazioni precompilate. Nello specifico, il Legislatore rivede la materia dei controlli formali sulle dichiarazioni precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate limitandoli esclusivamente ai documenti che hanno comportato una modifica dei dati presenti in dichiarazione. In particolare, sui dati forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati non verrà effettuato il controllo formale, mentre, per quelli che risultano modificati, l’Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli esclusivamente con riguardo ai documenti che ne hanno determinato la modifica.

Prima della modifica in questione, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente da parte del contribuente oppure tramite sostituto d’imposta, i controlli formali avvenivano secondo il seguente schema:

  • Presentazione senza modifiche. In tal caso, l’Agenzia non opera i controlli formali sui documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione i cui dati sono stati forniti dai soggetti obbligati alla trasmissione (banche e istituti di credito in riferimento ai mutui erogati e ai bonifici parlanti in caso di interventi edilizi, imprese assicuratrici, enti previdenziali in merito ai contributi versati, soggetti obbligati all’invio dei dati al STS, forme pensionistiche complementari, istituti scolastici – sia pubblici che privati – e università, amministratori di condominio, asili nido pubblici e privati, imprese di pompe funebri, enti del terzo settore) per spese sanitarie, università, banche, assicurazioni, enti previdenziali, imprese di pompe funebri, amministratori di condominio, asili nido pubblici e privati e enti del terzo settore. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
  • Presentazione con modifiche. In caso di modifiche, anche di uno dei dati presenti nel modello precompilato che incide sulla determinazione del reddito o dell’imposta, l’Agenzia procedeva ad effettuare i controlli formali su tutti i dati presenti in dichiarazione.

La novità in commento incide limitatamente sui controlli formali dei modelli precompilati inviati con modifiche che impattano sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Infatti, i controlli formali e le richieste documentali destinate ai contribuenti da parte dell’Agenzia riguarderanno esclusivamente i dati modificati rispetto a quelli presenti. Ne consegue che il contribuente non dovrà più produrre (e quindi conservare) i documenti che attestano le spese non modificate.

Nulla cambia, invece, se il modello viene presentato tramite Caf o professionista abilitato con o senza modifiche rispetto al precompilato. Il controllo formale e le richieste documentali relativi agli oneri deducibili e detraibili saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista incaricato che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati all’Agenzia delle Entrate da soggetti terzi.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN