La ricongiunzione tra casse private e Inps è possibile

I contributi versati alla Gestione separata Inps possono essere ricongiunti a quelli versati nelle casse private dei liberi professionisti iscritti agli albi. Questo è quanto deciso dalla Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 97/2022.

Come noto, la ricongiunzione dei contributi è un istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative aperte in diverse gestioni previdenziali, di riunire tutti i contributi versati nelle diverse casse in un’unica gestione. La domanda può essere fatta da tutti i lavoratori che hanno maturato periodi di contribuzione in almeno due diverse forme previdenziali. Ha un costo, ma ha il vantaggio di non prevedere limitazioni nel calcolo della pensione. La norma di riferimento è la Legge n. 45 del 1990 che prevede che “al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo” e che analoga facoltà è data ai liberi professionisti, anche nel caso di ricongiunzione di periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.

Proprio in base alla legge citata, un consulente del lavoro aveva richiesto all’Inps di ricongiungere i versamenti effettuati all’Enpacl con quelli versati alla gestione separata. A parere dell’ente, non è possibile procedere in tal senso in quanto la gestione separata è un fondo pensione che eroga l’assegno pensionistico secondo il metodo contributivo, a differenza dell’Enpacl che prevede un altro metodo di calcolo. Pertanto, le uniche vie percorribili sono il cumulo o la totalizzazione, istituti gratuiti per il professionista che però hanno effetti diversi sull’importo della pensione.

A dirimere la questione è stata la Corte d’Appello di Milano che, con la sentenza n. 97/2022, ha condannato l’Inps a eseguire la ricongiunzione dei contributi presso l’Enpacl, in quanto la Legge n. 45/90 non prevede limitazioni alla facoltà di ricongiunzione.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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