Bonus edili minori e visto di conformità, i chiarimenti del fisco

Sono numerosi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel documento di prassi n. 19/E del 27 maggio scorso in merito alle modifiche introdotte nel tempo al Superbonus e ai bonus diversi dal Superbonus, dalle misure antifrode fino alle modifiche alla disciplina della cessione dei crediti. Riepiloghiamo in sintesi le delucidazioni del fisco.

Di particolare interesse è il paragrafo 2.2.3 rubricato “Esonero dal visto di conformità e dall’attestazione di congruità della spesa”. Si tratta di delucidazioni inerenti il comma 1-ter, lettera b), dell’articolo 121 del D.L. n. 34 del 2020, nel quale si stabilisce che, fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. bonus facciate, a prescindere dal relativo importo, non sussiste l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito:

  • per le opere già classificate come “attività di edilizia libera”, ai sensi della normativa che disciplina la materia;
  • per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.

Tra conferme e nuove precisazioni, la circolare riporta quanto segue:

  • l’esonero dal visto di conformità e dall’attestazione di congruità della spesa riguarda esclusivamente gli interventi ammessi alle detrazioni “cedibili o scontabili” diversi dal Superbonus. Ciò in quanto per il Superbonus gli adempimenti necessari ai fini della fruizione diretta dello stesso o dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito restano disciplinati dai commi 11 e 13, art. 119, D.L. 34/2020;
  • l’esonero riguarda gli interventi “minori” di edilizia libera, a prescindere dal relativo importo, nonché tutti gli altri interventi, non in edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro;
  • fanno eccezione, per espressa previsione normativa, gli interventi rientranti nel bonus facciate di cui alla legge di bilancio 2020, per i quali è sempre previsto l’obbligo dell’attestazione di congruità della spesa in caso di cessione del credito o di sconto in fattura, a nulla rilevando che si tratti di un intervento di edilizia libera o di un intervento di importo complessivo non superiore a 10.000 euro;
  • restano necessari gli adempimenti richiesti dalle discipline agevolative riguardanti i bonus diversi dal Superbonus, quale ad esempio l’attestazione della congruità delle spese laddove prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al D.M. 6 agosto 2020, nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica effettuati a partire dal 6 ottobre 2020. Tali adempimenti sono obbligatori sia in caso di fruizione diretta della detrazione sia in caso di cessione del credito d’imposta, in quanto disciplinati da normative specifiche, a nulla rilevando gli esoneri previsti dal citato articolo 121 in commento nel caso di interventi di edilizia libera e di interventi di valore non superiore a 10.000 euro.

Con riferimento alle modalità di calcolo dell’importo complessivo di 10.000 euro per gli interventi diversi da quelli di edilizia libera eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, si precisa quanto segue:

  • è necessario avere riguardo al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo. Ne deriva che, ai fini della verifica del limite di importo di 10.000 euro, occorre considerare tutte le spese agevolabili riferite agli interventi oggetto del titolo abilitativo, in relazione alla medesima unità immobiliare, a prescindere da quanti sono i beneficiari della detrazione. Se nell’ambito dei suddetti interventi sono effettuati anche quelli di edilizia libera necessari per il completamento dello stesso, occorre avere riguardo anche al valore di tali interventi, atteso che gli stessi sono oggetto di agevolazione;
  • il valore di 10.000 euro va calcolato in relazione all’intervento complessivamente considerato, non rilevando la circostanza che si tratti di un intervento realizzato in periodi d’imposta diversi;
  • con particolare riferimento ai lavori effettuati sulle parti comuni dell’edificio, si precisa che va considerato l’importo complessivo agevolabile e non la parte di spesa imputata al singolo condomino;
  • l’esonero dal visto di conformità e dall’attestazione della congruità delle spese per interventi agevolabili di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro può ritenersi applicabile alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021. La questione non sussiste in capo a quei contribuenti che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico e stipulato l’accordo per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente al 12 novembre 2021.

In caso di esonero dell’apposizione del visto di conformità, l’invio della comunicazione dell’opzione relativa allo sconto in fattura o alla cessione del credito può essere effettuato direttamente dal contribuente o da un intermediario delegato. Con la sottoscrizione della comunicazione, il contribuente attesta che gli interventi rientrano fra quelli di edilizia libera ovvero che sono di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN