Superbonus, controlli e rigore per evitare il concorso di responsabilità

A pena di responsabilità in solido nell’indebita fruizione del credito da parte del contribuente, saranno fondati sul principio di diligenza e si caratterizzeranno per essere sempre più rigorosi e capillari i controlli da parte dei soggetti qualificati in fase di acquisto dei crediti derivanti dai bonus edilizi. È quanto emerge dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2022, n. 23/E, che al paragrafo 5.3 punta l’attenzione sull’attività di controllo e sui profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti. L’interpretazione “rigorista” fornita dai tecnici dell’Agenzia delle Entrate risente della normativa lacunosa che ha comportato ingenti frodi fiscali con scarse possibilità di recupero di quanto indebitamente percepito.

La premessa da cui partire è la circostanza che l’assenza dei requisiti richiesti dalle norme in materia di agevolazioni edili, nonché la mancata effettuazione degli interventi, determina il recupero della detrazione, in quanto indebitamente fruita, maggiorata degli interessi e delle sanzioni ex art. 13, D.Lgs. 471/1997.

L’attività di verifica e controllo spetta all’Agenzia delle entrate tenendo conto di quanto segue:

  • in base ad analisi di rischio, si procede alla verifica della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
  • qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi e delle sanzioni;
  • il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario;
  • in base al comma 4 dell’articolo 121, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto;
  • in presenza di concorso nella violazione, si configura anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.

È proprio sui quest’ultimo aspetto relativo alla responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari che si concentra l’attenzione degli operatori del settore. La responsabilità in solido tra cessionario del credito e beneficiario va riscontrata in ragione degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria e si fonda sul principio di diligenza che avrebbe reso possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito.

Occorre rilevare che il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale. La valutazione circa la sussistenza o meno del profilo della diligenza, in punto di configurabilità del concorso nella violazione, va condotta anche sulla base dei seguenti indici:

  1. profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito:
  • assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
  • incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;
  • sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;
  • incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito, qualora non primo beneficiario della detrazione;
  • anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
  • mancata effettuazione dei lavori.
  1. profili correlati alla normativa antiriciclaggio, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231: tali profili sono rilevanti quali indicatori della responsabilità dei soggetti obbligati anche in ragione delle comunicazioni diramate dall’Unità di informazione finanziaria di Banca d’Italia (schemi di anomalia pubblicati in data 10 novembre 2020, Comunicazione dell’11 febbraio 2021 e Comunicazione UIF dell’11 aprile 2022).

Il pericolo di trovarsi a rispondere in solido nell’indebita fruizione del credito d’imposta obbligherà intermediari finanziari e professionisti a implementare procedure sempre più rigorose per dimostrare caso per caso di aver osservato la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e, di conseguenza, per impedire la realizzazione della violazione.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN