Decreto Semplificazioni fiscali: tutte le principali novità

Con il decreto Semplificazioni fiscali (DL 73 del 21.6.2022) sono state emanate misure urgenti in campo fiscale, finanziario e sociale. Il decreto è entrato in vigore il 22 giugno, anche se per numerose disposizioni sono previste decorrenze specifiche. Va ricordato, poi, che il decreto è in corso di conversione in legge, quindi sono ancora possibili variazioni al testo. In questo articolo analizziamo le principali novità in materia fiscale.

Elenchi Intrastat: differimento a regime del termine di presentazione

Entra in vigore la nuova scadenza per la trasmissione degli elenchi Intrastat. L’invio, infatti, può avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento dell’elenco Intrastat.

Il nuovo termine riguarda sia la presentazione degli Intrastat su base mensile che quella su base trimestrale.

Questa disposizione è in vigore dal 22 giugno 2022 e deve essere applicata dagli elenchi Intrastat con competenza maggio 2022.

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA per il secondo trimestre: differimento dei termini

L’art. 3 c. 1 del DL 73/2022 modifica il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre. Tale scadenza passa dal 16 settembre al 30 settembre di ciascun anno.

Comunicazione delle operazioni transfrontaliere: modifiche dell’ambito oggettivo e al regime sanzionatorio

Viene prevista l’esclusione degli acquisti di beni/servizi non rilevanti territorialmente in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro (per ogni singola operazione).

Il DL 73/2022 dispone, inoltre, il differimento al 1° luglio 2022 dell’entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria, operativa, già dal 1° gennaio 2022.

La nuova disciplina prevede che, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfron­taliere, sia applicata una sanzione amministrativa pari a 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo mensile di 400,00 euro.

Se la trasmissione dell’esterometro è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria le sanzioni sono riducibili al 50%, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese.

IRAP: razionalizzazione delle deduzioni IRAP per lavoro a tempo indeterminato

L’art. 10 del DL 73/2022 semplifica l’indicazione, dal modello IRAP 2022 (anno imposta 2021), del costo deducibile dei di­pen­denti a tempo indeterminato.

La modifica normativa si compone come segue:

  • è prevista la deducibilità del costo complessivo per il per­sonale dipendente con contratto a tempo indeterminato;
  • vengono mantenute le ulteriori deduzioni con rife­ri­mento ai lavoratori assunti con differente contratto che già attual­mente possono fruirne.

Tale modifica ha carattere retroattivo.

Disciplina delle società in perdita sistematica: abrogazione

L’art. 9 c. 1 e 3 del DL 73/2022 dispone l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all’art. 2 co. 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del DL 138/2011.

Rimane in vigore, invece, la disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94.

Effetti dell’abrogazione: le penalizzazioni previste dall’art. 30 della L. 724/94 non troveranno applicazione per il periodo d’imposta 2022 nelle seguenti casistiche:

  • se i periodi d’imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
  • o se quattro dei periodi descritti siano in perdita e il rimanente presenti un reddito inferiore al reddito minimo.

La modifica è valida a decorrere dal periodo d’imposta 2022.

Dichiarazione IMU anno imposta 2021: proroga della presentazione

L’art. 35 c. 4 del DL 73/2022 proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2021.

In relazione all’ambito soggettivo della proroga, va sottolineato che la stessa non riguarda gli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazione rimane al 30 giugno 2022.

Aliquote delle addizionali comunali: adeguamento ai nuovi scaglioni IRPEF

Il DL 73/2022 prevede alcune novità in materia di adeguamento delle addizionali comunali ai nuovi scaglioni IRPEF:

  • differimento al 31 luglio 2022 del termine per l’adeguamento delle aliquote dell’ad­di­zio­nale comunale ai nuovi scaglioni IRPEF;
  • in caso di approvazione della delibera comunale di adeguamento ai nuovi scaglioni in data successiva all’adozione del proprio bilancio previsionale, il Comune effettua le modifiche al bilancio in occasione della prima variazione utile.

Termini approvazione modulistica dichiarativi: differimento termini

Sono prorogati alcuni termini relativi all’approvazione della modulistica dei dichiarativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per modulistica si intende: istruzioni, modelli e specifiche tecniche.

Si elencano i nuovi termini di approvazione:

  • entro la fine del mese di febbraio: 770, 730, Redditi SC/SP/PF/Enc/IRAP;
  • certificazione unica: non è chiaro se il termine venga spostato a fine febbraio o se rimanga al 15 gennaio.

Rimane invece invariato il termine del 15 gennaio per l’approvazione del modello IVA.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dai modelli Redditi/770/IRAP/730 del 2023, ovvero quelli relativi all’anno d’imposta 2022.

Riduzione dei controlli formali delle dichiarazioni precompilate presentate mediante professionisti o CAF

L’art. 6 del DL 73/2022 dispone la riduzione dei controlli formali, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, per le dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professio­nista o un CAF.

Si elencano le caratteristiche dei nuovi controlli formali:

  • dichiarazione precompilata non modificata: in questo caso non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
  • controllo su spese sanitarie: il controllo formale non è comunque effettuato sui dati che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata;
  • il professionista/CAF deve acquisire dal contribuente i dati delle spese sanitarie trasmessi al STS e ne deve verificarne la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa, utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
  • in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al STS.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, presentate nel 2023.

Elena Fantin – Centro Studi CGN