Agevolazione prima casa in caso di trasferimento all’estero

Con l’interpello n. 399 del 1 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il proprietario di un appartamento che aveva acquistato beneficiando delle agevolazioni prima casa non perde tale beneficio in caso di trasferimento successivo per motivi di immigrazione.

Come noto, l’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” consente di pagare le imposte sull’atto di acquisto dell’abitazione in misura ridotta. Infatti, chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione IVA) deve versare un’imposta di registro del 2% (anziché del 9%) sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro. Se invece il venditore è un’impresa con vendita soggetta a IVA, l’acquirente dovrà versare l’IVA calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% (anziché al 10%). In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Le condizioni per poter usufruire dell’agevolazione sono le seguenti:

  • l’immobile non deve essere di categoria A/1, A/8 e A/9;
  • l’acquirente deve essere residente nel Comune in cui è situato l’immobile o deve impegnarsi a stabilire, entro 18 mesi dall’atto, la propria residenza nel suddetto Comune;
  • l’acquirente non deve essere proprietario di altra casa nel Comune in cui è sito l’immobile da acquistare;
  • l’acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro 12 mesi dal nuovo acquisto agevolato.

Nel caso di specie, il contribuente chiedeva all’Agenzia delle Entrate se potesse o meno mantenere l’agevolazione prima casa nonostante il trasferimento di residenza. Infatti, avendo usufruito dell’agevolazione suddetta e avendo successivamente trasferito la propria residenza all’estero per motivi di lavoro, il dubbio è legittimo e la necessità di accertarsi mediante interpello ha fondamento.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 399/2022, si è espressa in favore del contribuente: il beneficio fiscale non si perde in caso di trasferimento successivo per motivi di immigrazione. Infatti, per quanto riguarda la residenza, ai fini dell’agevolazione prima casa, fa fede la data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato al Comune, l’8 marzo 2020. Lo spostamento successivo della residenza dal Comune, avvenuto in data 6 aprile 2021, non comporta la decadenza dall’agevolazione.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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