L’esterometro va in pensione

Si avvicina l’ultima scadenza per l’esterometro. I soggetti chiamati a questo adempimento, che comprende il periodo da aprile a giugno 2022 (2° trimestre 2022), dovranno effettuare l’ultimo invio trimestrale dei dati entro la data del 22 agosto 2022. Dal 1° luglio 2022, invece, sono entrate in vigore le nuove regole per le fatture estere. Ecco i dettagli.

L’invio dei dati dell’ultimo esterometro scade il 22 agosto 2022 perché, come ormai noto, gli adempimenti fiscali che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione ai sensi dell’articolo 37 comma 11-bis del D.L. 223/2006.

Quest’anno poi, essendo il 20 agosto caduto di sabato (giorno non lavorativo), i termini della scadenza dal 1° al 20 agosto sono ulteriormente slittati al giorno 22 agosto, in quanto primo giorno feriale successivo, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2 lett. 1) del D.L 70/2011.

Ricordiamo, inoltre, che il nuovo decreto “Semplificazioni”, D.L. n. 73/2022, ha ulteriormente precisato che rimangono escluse dall’esterometro, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche quelle, purché di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972.

Cosa è cambiato dal 1° luglio 2022?

Dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi al Sistema di Interscambio con il formato del file fattura elettronica, con la conseguente soppressione dell’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle predette operazioni (il cd. “esterometro” per l’appunto).

In buona sostanza, il cambiamento in atto per le operazioni transfrontaliere consente di utilizzare un unico canale e un unico tracciato informatico per gestire gli adempimenti fiscali che interessano le fatture estere.

E così, gli adempimenti che riguardano le fatture elettroniche nazionali, l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere, gli obblighi di integrazione degli aspetti IVA sugli acquisti dall’estero e le integrazioni per il reverse charge nazionale transitano ora tutte dal Sistema di Interscambio (SDI).

A cambiare non è solo la modalità di invio ed il fatto di utilizzare un solo canale telematico (SDI). Cambiano anche i tempi per l’adempimento e l’obbligo di effettuare una trasmissione telematica per ogni operazione anziché l’invio massivo dei dati del trimestre come avveniva con l’esterometro trimestrale.

Per quanto concerne le fatture ricevute dei fornitori esteri, vige l’obbligo per il soggetto italiano ricevente di produrre un file in formato xml b2b da inviare al Sistema di Interscambio (SDI), contenente le informazioni previste dalle attuali norme in tema di integrazioni fatture per acquisto di beni e servizi all’estero. L’invio deve avvenire entro il 15 del mese successivo dalla ricezione della fattura a fronte della trasmissione di autofatture TD17 – TD18 – TD19.

Per quanto concerne le fatture emesse verso clienti esteri, vige l’obbligo di inviare al Sistema di Interscambio, per ogni fattura attiva estera, un documento integrativo in formato xml contenente un’estrazione dei dati della fattura analogica inviata al cliente. L’invio deve avvenire entro 12 giorni per le fatture immediate ed entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione per le fatture differite.

Attenzione però! Resta a carico dell’azienda italiana l’onere di consegna ai propri clienti della fattura nelle modalità usuali (formato pdf o fattura cartacea), perché il cliente estero non riceverà la fattura direttamente dal Sistema di Interscambio.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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