Aiuti ter, crediti d’imposta energiferi: ampliata la platea

Il Decreto Aiuti Ter (art. 1, DL n. 144/2022, ai commi 3 e 4) prosegue la politica di sostegno già adottata nei mesi scorsi confermando i contributi straordinari, sotto forma di crediti d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Tra le novità si segnala l’ampliamento dei potenziali fruitori del credito d’imposta per le imprese cosiddette non energivore e non gasivore.

Alle “imprese non energivore” definite tali in quanto dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in precedenza la potenza era stabilita pari o superiore ai 16,5 kW) è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 comprovato mediante le fatture di acquisto. Il bonus spetta se il prezzo della componente energetica acquistata nel terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, è in media aumentato più del 30% per kWh rispetto allo stesso periodo del 2019.

Alle “imprese non gasivore” (imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale indicate all’art. 5 del DL 17/2022) è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato dei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per le imprese non energivore e non gasivore, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Sarà a cura dell’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) la definizione del contenuto della comunicazione nonché delle possibili sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

I crediti di imposta in analisi presentano le seguenti caratteristiche:

  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;
  • non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir);
  • sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi purché il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto;
  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro il 31 marzo 2023;
  • non si applicano i limiti alle compensazioni, vale a dire il tetto di 250mila euro per i crediti da esporre nel quadro RU del modello Redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) e quello generale di 2 milioni di euro per i crediti d’imposta e contributi compensabili (articolo 34, legge 388/2000);
  • sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati. In caso di cessione del credito, l’impresa beneficiaria deve richiedere, ai soggetti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti di accesso all’agevolazione, mentre l’acquirente deve utilizzare l’importo in compensazione entro la stessa data limite del 31 marzo 2023.

Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia dovrà definire, entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’“Aiuti ter”, il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.

Con la risoluzione n. 54 del 30 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

  • codice tributo “6985”denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
  • codice tributo “6986”denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN