Bonus edili, responsabilità cessionari in caso di dolo o colpa grave

La responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, in presenza di concorso nella violazione, è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave. Sono questi gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novità riguardanti i bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti “Aiuti” e “Aiuti-bis”.

La circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 tratta i contenuti di cui all’art. 33-ter, introdotto dalla legge di conversione del decreto “Aiuti-bis”, che ha inserito all’art. 14 del decreto Aiuti i commi 1-bis.1 e 1-bis.2. Le novità riguardano la responsabilità solidale dei cessionari dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi, limitata ai soli casi di dolo e colpa grave.

In particolare, il comma 1-bis.1, intervenendo sul comma 6 dell’articolo 121 del decreto “Rilancio”, ha modificato la disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione, limitandola ai soli casi di dolo e colpa grave, a condizione che siano state rispettate le previsioni di legge e che siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte di cui al decreto “Rilancio” (artt. 119 e 121, comma 1-ter, D.L. n. 34/2020).

Il comma 1-bis.2, inoltre, ha previsto l’applicazione delle nuove misure anche per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni (comma 1-ter del citato articolo 121) a condizione che il cedente, purché non sia un “soggetto qualificato” e coincida con il fornitore, acquisisca tutte le certificazioni mancanti.

I tecnici dell’Agenzia descrivono alcune ipotesi esemplificative delle fattispecie di dolo e colpa grave:

  • il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente;
  • la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).

La limitazione della responsabilità, nel rispetto delle previsioni di legge, purché siano stati acquisiti il visto di conformità e le attestazioni e le asseverazioni prescritte, opera:

  • ab origine, per i crediti d’imposta sorti ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio (Superbonus), per i quali è sempre stata obbligatoria l’acquisizione della predetta documentazione per l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione;
  • dall’introduzione dell’obbligo di visto di conformità, attestazioni e asseverazioni previsto dal comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto Rilancio (in vigore dal 12 novembre 2021), per i crediti d’imposta relativi agli altri bonus edilizi.

Con riferimento, invece, ai crediti oggetto di cessione per i bonus edilizi diversi dal Superbonus, sorti antecedentemente alla previsione dei citati obblighi documentali, l’acquisizione, ora per allora, da parte del fornitore che cede il credito, della documentazione prevista dal comma 1-ter dell’articolo 121 (visto di conformità, asseverazioni e attestazioni) limita la responsabilità solidale in capo al cessionario del medesimo fornitore, nonché dei successivi cessionari in possesso della medesima documentazione richiesta dalla norma in questione, solo in caso di dolo o colpa grave.

Il documento di prassi torna a occuparsi degli indici di valutazione già illustrati nella circolare n. 23/E/2022 che svolgono la funzione di orientare l’attività dell’Amministrazione finanziaria nella valutazione dell’esistenza o meno della necessaria diligenza. È utile precisare che:

  • si tratta di istruzioni, di carattere esemplificativo, rivolte agli organi di controllo dell’Agenzia delle entrate allo scopo di rendere omogenee e trasparenti le attività istruttorie svolte sull’intero territorio nazionale;
  • le incongruità rilevate non costituiscono di per sé motivo per qualificare l’inesistenza del credito e l’assenza della prescritta diligenza, ma solo degli alert finalizzati a una verifica più approfondita degli elementi che legittimano i comportamenti delle parti;
  • il cessionario può sempre invocare elementi diversi da quelli degli indici ma ugualmente idonei a dimostrare l’esistenza della diligenza richiesta dalla normativa.

Gli indici di valutazione legati ai profili soggettivi e oggettivi sono rappresentati, in via esemplificativa, da:

  • assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
  • incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;
  • sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;
  • incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
  • anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti, mancata effettuazione dei lavori.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN