Consolidato fiscale nazionale e bilancio consolidato: i requisiti

Cos’è il consolidato fiscale nazionale? Chi può aderire alla tassazione di gruppo e quanto tempo dura? Chi non può esercitare l’opzione? Quali sono le ultime novità in materia? Ecco le risposte.

Il consolidato fiscale nazionale è uno strumento operativo ad uso delle società di capitali che, in presenza di un gruppo di imprese, possono decidere unitamente alle controllate, di presentare per un determinato periodo una dichiarazione dei redditi di gruppo.

La normativa di riferimento del consolidato nazionale è il Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, in particolare gli articoli dal 117 al 129.

Non sarà oggetto del presente articolo, invece, la trattazione del consolidato mondiale, i cui articoli di riferimento sono quelli che vanno dal 130 al 142.

In primo luogo, il TUIR all’art. 117, individua i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo. In particolare, “la società o l’ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui all’ articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’ articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all’ articolo 120, possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo”. Pertanto, a differenza di quanto previsto per poter aderire al bilancio consolidato, le norme per poter aderire al consolidato nazionale sono più stringenti, limitandosi alle situazioni di controllo.

Sebbene noto alla maggioranza, si segnala che l’adempimento fiscale del consolidato nazionale non è necessariamente correlato al bilancio consolidato. Sono infatti obbligate alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 127/91:

  • le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che controllano un’altra impresa;
  • gli enti pubblici esercenti un’attività commerciale, le società cooperative e mutue assicuratrici controllanti una società per azioni, una società in accomandita per azioni o una le società a responsabilità limitata.

Il menzionato Decreto Legislativo prevede però delle cause di esclusione correlate ai limiti dimensionali del gruppo. In particolare, sono esonerate dall’obbligo della redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • 20 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale;
  • 40 milioni di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  • 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

A partire dal 2022, sono state introdotte delle nuove diposizioni che prevedono che la verifica dei limiti numerici sopra indicati possa essere effettuata anche su base aggregata. In tal caso i limiti relativi agli attivi e ai ricavi sono maggiorati del 20%.

Tornando ora alla trattazione del consolidato nazionale, si segnala che l’efficacia dell’opzione è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni (sia in capo alla controllante che alle controllate):

  • identità dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante;
  • esercizio congiunto dell’opzione da parte di ciascuna controllata e dell’ente o società controllante;
  • elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione prevista dall’articolo 117. L’elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo esercizio il cui reddito è stato incluso nella dichiarazione di cui all’articolo 122;
  • l’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

Secondo quanto previsto dall’art.126 del TUIR, non possono esercitare l’opzione le società che fruiscono di riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle società, in quanto tale beneficio non può essere riportato in sede di consolidamento.

La durata dell’opzione è triennale ed ha rinnovo tacito. Per esercitare l’opzione per la prima volta è necessario compilare il quadro OP del modello redditi, il medesimo quadro andrà utilizzato anche per la revoca.

Martina Bianchet – Centro Studi CGN