No POS per tabacchi, valori bollati e postali

Per la vendita di generi di monopolio, valori postali e bollati non corre obbligo di accettare pagamenti in forma elettronica tramite POS. La presa di posizione è arrivata dai vertici dell’Agenzia delle Accise, dogane e monopoli (ADM) che, con un’apposita determinazione (Prot. 484555/RU del 24 ottobre 2022), ha accolto le richieste degli enti di rappresentanza e tutela degli interessi dei tabaccai.

Il documento contiene un unico articolo a firma del direttore dell’ADN che stabilisce: “I rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino non sono soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati.”

La determinazione dell’agenzia dei monopoli giustifica l’esenzione dall’obbligo di accettare carte di credito e bancomat con le seguenti motivazioni e osservazioni:

  • il rivenditore percepisce un aggio stabilito dalle legge nelle seguenti misure:
  1. con precipuo riguardo alla vendita di generi di monopolio soggetti alla tariffa di vendita, un aggio nella misura del dieci per cento del prezzo di vendita al pubblico;
  2. con riguardo ai valori postali, un aggio nella misura del cinque per cento;
  3. con riguardo ai valori bollati, un aggio variamente determinato a seconda della relativa tipologia;
  • l’aggio percepito dal rivenditore in relazione ai prodotti sopra individuati verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo delle forme di pagamento elettronico, atteso che il costo della transazione elettronica non può essere traslato sull’acquirente, stante il regime di prezzo determinato ex lege ovvero sulla base di apposite convezioni;
  • in relazione ai generi di monopolio, risultano adeguatamente presidiate le esigenze di tutela dei diritti erariali, essendo il pagamento dell’accisa assolto a monte dal depositario all’atto dell’immissione in consumo.

Si ritiene, quindi, che il particolare regime di mercato, le modalità di versamento dell’imposta sui generi, il sistema di tracciabilità e controllo che consente di assicurare la lecita provenienza dei prodotti, la verifica dell’assolvimento dell’obbligo tributario gravante sul depositario in relazione ai generi di monopolio, possano consentire di escludere il rischio di evasione fiscale nonché pregiudizievoli ricadute sulle entrate dello Stato.

È il caso di ricordare che il DL 36/2022 ha anticipato al 30 giugno 2022 rispetto al termine iniziale del 1° gennaio 2023 la decorrenza delle sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti elettronici da parte di commercianti e professionisti.

Le sanzioni per la mancata accettazione del pagamento elettronico sono stabilite dal Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che prevede: “nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento […] si applica […] una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.”

Dal 30 giugno 2022, l’esercente che non si adegua va quindi incontro a una doppia sanzione:

  • multa di 30 euro per ogni pagamento negato
  • aumentata del 4 per cento del valore della transazione negata.

Per esempio, a fronte di un pagamento negato di 50 euro, il commerciante o il professionista che nega la transazione riceverà una multa di 32 euro.

La norma stabilisce che alle sanzioni relative al rifiuto di una transazione con pagamento elettronico si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non trova applicazione l’art. 16 della stessa legge in materia di pagamento in misura ridotta, ovverossia la possibilità di ricorrere alla cosiddetta “oblazione amministrativa” tramite pagamento della sanzione in forma ridotta in alternativa alla contestazione della sanzione.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN