RUNTS, APS e ODV, entro 90 giorni: primi adempimenti, 5 per mille e deposito bilanci

Il 7 novembre 2022 è terminata la fase di trasmigrazione automatica nel Registro unico nazionale degli Enti del terzo settore (RUNTS). Entro tale data, gli uffici del RUNTS avrebbero dovuto verificare la sussistenza dei requisiti per conservare la qualifica di ODV e APS (ex art. 54, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017) superando definitivamente i registri regionali dove erano iscritti gli enti in commento.

Il termine del 7 novembre rappresenta una data spartiacque, in quanto si potrebbero verificare le seguenti situazioni:

  • il RUNTS potrebbe aver inviato alle APS e ODV una richiesta di integrazione della documentazione necessaria per ottenere l’iscrizione al RUNTS. Gli enti destinatari sono tenuti a rispondere nei termini indicati (entro 10 o 60 giorni di tempo) anche formulando controdeduzioni per ottemperare alla regolarizzazione. La presentazione dei documenti richiesti oppure le eventuali controdeduzioni comporterebbero un supplemento di istruttoria e, sussistendo la completezza del fascicolo nel rispetto delle norme in materia, l’ufficio iscriverà l’ente presso il registro. Viceversa, alla mancata risposta da parte dell’ente, consegue il mancato perfezionamento dell’iscrizione;
  • nel caso in cui il RUNTS non avesse formulato alcuna richiesta di integrazione entro la predetta data del 7 novembre, stando alle norme regolamentari, si forma il silenzio assenso e l’iscrizione nel RUNTS può considerarsi perfezionata.

È il caso di evidenziare che entro 90 giorni dall’iscrizione, che decorrono dal 7 novembre in caso di silenzio assenso, gli ETS in commento hanno obbligo di aggiornare le informazioni necessarie nonché depositare i bilanci relativi all’esercizio 2021.

Particolare attenzione va riposta alla presentazione della prima istanza di variazione dati in seguito all’avvenuta trasmigrazione, in quanto si tratta di una pratica che può essere compilata e inviata esclusivamente dal legale rappresentante, in quanto unica persona i cui dati risultino già associati a quelli dell’ente che dovrà dotarsi di:

  • SPID
  • dispositivo di firma digitale.

Al primo accesso, il RUNTS chiederà la conferma oppure l’aggiornamento delle seguenti informazioni:

  • indirizzo PEC dell’ente;
  • data di costituzione dell’ETS;
  • indirizzo completo della sede legale;
  • eventuale indirizzo delle sedi secondarie;
  • almeno un recapito telefonico;
  • eventuale indirizzo del sito web;
  • eventuale numero di partita IVA;
  • numero dei soci persone fisiche;
  • numero dei volontari;
  • eventuale numero dei lavoratori;
  • persone titolari di cariche sociali (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica ricoperta, data di nomina).

Altro profilo da aggiornare riguarda la sezione “Attività” dove occorre inserire le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.lgs. 117/2017 presenti nello statuto.

Tra le ulteriori informazioni da aggiungere perché mancano oppure sono errate, anche per la loro importanza, si segnalano:

  • completamento in via permanente della sezione per l’accreditamento del 5X1000 indicando il relativo IBAN;
  • eventuale inserimento degli altri organi oppure funzioni contabili nella sezione “Organi di amministrazione, di controllo e di revisione”.

Altro adempimento che le ODV e le APS sono tenute ad effettuare entro 90 giorni dall’iscrizione al Registro unico del terzo settore, a seguito di trasmigrazione, è quello relativo al deposito del bilancio consuntivo 2021.

I modelli a cui riferirsi sono stati pubblicati nel D.M. 5 marzo 2020, che ne prevede quattro con un glossario sulle poste di bilancio:

  • il modello A stato patrimoniale;
  • il modello B rendiconto gestionale;
  • il modello C relazione di missione;
  • il modello D rendiconto di cassa.

Il Principio OIC 35 sugli ETS (approvato definitivamente e pubblicato il 3 febbraio 2022) rappresenta il principale punto di riferimento di natura contabile volto a recepire le specificità del settore non-profit nei bilanci.

Da un punto di vista operativo, il bilancio redatto sulla base degli schemi ministeriali e il verbale di approvazione da parte dell’assemblea devono entrambi essere in formato PDF/A.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN