Superbonus 90% per il 2023: debutta il reddito di riferimento

Il decreto Aiuti quater introduce il reddito di riferimento quale condizione per poter accedere al superbonus 90% per il 2023 da parte delle persone fisiche che si accingono a effettuare interventi con opere di efficientamento energetico delle cosiddette villette o case a schiera.

Il nuovo superbonus, nella versione ridotta al 90%, spetta alle persone fisiche per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 sulle unità immobiliari unifamiliari nonché edifici plurifamiliari che siano funzionalmente autonomi e indipendenti nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. l’unità immobiliare dove vengono effettuati gli interventi deve essere adibita ad abitazione principale;
  2. il contribuente deve avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro determinato secondo le modalità stabilite dal nuovo comma 8-bis.1 anch’esso introdotto nell’art. 119 del DL 34/2020 dal decreto Aiuti quater;
  3. il soggetto committente dei lavori deve necessariamente essere proprietario dell’immobile su cui esegue i medesimi o titolare di un diritto reale di godimento.

Stando alla lettera della novella, il reddito di riferimento si determina dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti dalle parti del nucleo familiare di riferimento nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa per il numero di parti stesse. Il nucleo di riferimento è composto:

  • dal contribuente;
  • dal coniuge del contribuente oppure dal soggetto legato da unione civile o convivente solo se presente nel suo nucleo familiare;
  • e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all’articolo 12 del TUIR, presenti nel nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa sono da considerarsi fiscalmente a carico.

Al numeratore della frazione, il riferimento al concetto di reddito complessivo si presta alle seguenti considerazioni:

  • si determina sommando i redditi di ogni categoria (redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e redditi diversi), che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni;
  • la nozione di reddito complessivo si riferisce ai redditi che sono assoggettati ad Irpef. Salvo ulteriori specificazioni in sede di conversione del decreto, sarebbero esclusi dal computo i redditi inquadrati nei regimi sostitutivi dell’Irpef (cedolare secca, il reddito dei forfettari o dei minimi o le ritenute alla fonte a titolo d’imposta o i redditi di capitali assoggettati alla ritenuta d’imposta del 26%).

Rispetto ai familiari di cui all’art. 12 del TUIR si rende necessario specificare quanto segue:

  • si tratta dei familiari indicati all’art. 433 del codice civile (figli e discendenti, genitori e ascendenti, fratelli, sorelle, generi, nuore e suoceri);
  • devono risultare fiscalmente a carico, vale a dire devono possedere un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro oppure a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni;
  • si prescinde dalla effettiva percezione della detrazione per familiari a carico, vale a dire che ai fini della nozione di familiare a carico conta solo il reddito complessivo senza considerare la circostanza che tale situazione abbia prodotto la relativa detrazione, come avviene in seguito all’introduzione dell’assegno unico universale.

La somma complessiva dei redditi riconducibili al nucleo familiare come sopra determinata deve essere divisa per il numero di parti che hanno concorso a determinare il reddito totale determinandone il denominatore in ragione delle seguenti parti:

  • il contribuente assume valore di 1;
  • per il coniuge, unito civilmente, convivente si aggiunge 1;
  • per un familiare a carico si aggiunge 0,5;
  • per due familiari a carico si aggiunge 1;
  • per tre o più familiari a carico si aggiunge 2.

Il valore massimo che può assumere il denominatore risulta essere di quattro parti.

Dal punto di vista dell’equità orizzontale, si tratta di uno strumento che si presta a critiche:

  • accede al beneficio la coppia di coniugi con un reddito complessivo di 29.000 euro in quanto il calcolo del reddito di riferimento porta a un valore di 14.500 euro;
  • è fuori dal beneficio il single con un reddito di 15.500 euro.

Il reddito di riferimento come sopra descritto è uno strumento che troverà applicazione esclusivamente per quanto concerne l’accesso al superbonus 90% per l’anno 2023 da parte di persone fisiche che procedono con interventi di efficientamento energetico di unità immobiliari unifamiliari nonché plurifamiliari autonome e indipendenti. Non va confuso con l’ISEE, che considera altresì il patrimonio mobiliare e immobiliare dei componenti del nucleo familiare e viene utilizzato generalmente per l’accesso ai benefici pubblici.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN